(Consiglio di Stato, sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 759)
«[I]l Collegio ritiene di dover sottolineare, in primo luogo, non solo la pacifica impugnabilità delle sentenze emesse in sede di ottemperanza, quando il gravame non investa mere questioni esecutive, ma anche l’effetto devolutivo pieno che – ad avviso del Collegio stesso – deve riconoscersi quando, in sede di appello, debbano risolversi questioni giuridiche in rito e in merito, in relazione alla regolarità del rito instaurato, alle condizioni soggettive ed oggettive dell’azione ed alla fondatezza della pretesa azionata (cfr. in tal senso per il principio, qui inteso estensivamente, Cons. St., sez. V, 8.7.2002, n. 3789).
D’altra parte, in applicazione dell’art. 125 della Costituzione, il Codice del processo amministrativo prevede l’appellabilità di ogni sentenza di primo grado, anche ove resa in sede di ottemperanza».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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