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socio di maggioranza

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Se la compagine societaria è composta da tre soci detentori, ciascuno, di una eguale quota di partecipazione inferiore al 50%, nessun socio ha potere determinante, con conseguente esclusione dell’obbligo di dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

(Tar Campania, Napoli, sez. II, 27 luglio 2015, n. 3942) «Non merita accoglimento […] la contestazione riferita alle carenze delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti ex art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, argomentata dalla difesa della ricorrente sulla base della considerazione che la dichiarazione è stata resa soltanto da uno dei due … Continua a leggere

Poiché l’art. 38, co. 1, lett. m-quater, d.lgs. n. 163/2006 è volto ad impedire la contestuale partecipazione ad una gara di soggetti facenti capo, in varie forme non tipizzate (né tipizzabili) dalla legge, ad un unico centro decisionale, il soggetto che sia socio di maggioranza di una società e, allo stesso tempo, rivesta l’incarico di direttore tecnico di altra società partecipante alla medesima gara di appalto, ha l’obbligo di dichiarare tale fonte di collegamento sostanziale tra le imprese (nella fattispecie, il Tar ha evidenziato la rilevanza e l’influenza della figura del direttore tecnico nell’ambito della concreta pianificazione operativa di un’impresa, in particolare in relazione alla specifica e puntuale enucleazione delle condizioni offerte alla committenza).

(Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 16 dicembre 2014, n. 3324) «Il Collegio osserva che l’art. 38, comma I, lett. m-quater), D.Lgs. 163/2006 impone l’esclusione dalle procedure volte all’affidamento di appalti pubblici dei “soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura … in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se … la … Continua a leggere

Nell’ottica di tutela preventiva che ispira l’informativa antimafia, la circostanza che il socio di maggioranza muova le leve della gestione sociale non esclude ex se che il socio di minoranza non possa avere alcuna influenza, quanto meno di fatto, sulla conduzione dell’impresa (nella fattispecie, una compagine sociale assai ristretta, a base familiare, il cui capitale è detenuto da soli due soci, peraltro fratelli).

(Consiglio di Stato, sez. III, 21 luglio 2014, n. 3873) «Con il primo motivo l’appellante lamenta l’erroneità del giudizio, espresso dal T.A.R. campano, laddove esso ha ritenuto che, anche a fronte della ritenuta illibatezza morale del socio amministratore […], il socio di minoranza, nonché fratello di questi […], possa incidere sulle scelte gestionali dell’impresa, poiché … Continua a leggere

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