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Regolarizzazione della cauzione provvisoria: il termine che la stazione appaltante assegna al concorrente – pur se perentorio nella logica dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163/2006 – deve ritenersi prorogabile a fronte di un’espressa richiesta di proroga e dell’impossibilità oggettiva della produzione della documentazione richiesta (nella fattispecie dimostrata dalla ricorrente; il Tar ha peraltro annullato, oltre all’esclusione, anche l’irrogazione della sanzione pecuniaria, alla luce dell’assenza di imputabilità soggettiva della violazione sanzionata, giustificata dall’incertezza del quadro normativo e dalla non chiara formulazione del disciplinare di gara).

(Tar Puglia, Bari, sez. I, 9 giugno 2016, n. 767) «Come evidenziato nell’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 470/2015 (resa nel giudizio r.g. n. 944/2015), l’art. 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006 richiede un coefficiente di imputabilità soggettiva della violazione sanzionata (“… che vi ha dato causa …”). Nel caso di specie detta imputabilità … Continua a leggere

E’ illegittima la sanzione dell’annotazione nel casellario informatico irrogata dall’ANAC a un’impresa per presunto omesso controllo di documentazione non veritiera, utilizzata al fine del conseguimento di un’attestazione di qualificazione: infatti, laddove sussiste un’attestazione rilasciata da un organismo specificamente preposto (SOA) non può, in linea generale e in assenza di specifici elementi sintomatici o di allarme, pretendersi che l’azienda interessata svolga un’ulteriore verifica della documentazione che ha consentito il rilascio della medesima attestazione.

(Tar Lazio, Roma, sez. III, 2 dicembre 2015, n. 13653) «[L]a controversia in esame riguarda il provvedimento con cui l’ANAC ha ritenuto – sulla base della segnalazione della SOA [controinteressata] – che la ricorrente fosse responsabile del rilascio dell’attestazione di qualificazione n. 8487/17/00, che era stata rilasciata dalla medesima SOA in assenza dei necessari requisiti, … Continua a leggere

La sanzione eventualmente prevista dall’ordinamento per i provvedimenti adottati in violazione di sentenze esecutive ma non coperte dal giudicato formale è quella dell’inefficacia, non quella della nullità; in ogni caso, la nullità degli atti adottati in violazione del giudicato deve essere oggetto di declaratoria espressa ad opera del giudice dell’ottemperanza e non può quindi essere altrimenti rilevata o eccepita in sede di legittimità.

(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 29 marzo 2012, n. 352) «In primo luogo, dal punto di vista sostanziale va osservato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 septies l. n. 241 del 1990 e dell’art. 114 comma 4 lettera b) c.p.a., la nullità in senso tecnico può oggi predicarsi soltanto per … Continua a leggere

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