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legge TAR

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Il Tar Lombardia valorizza l’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a. e ne inferisce il tendenziale superamento della regola posta dall’art. 26, comma 2, della legge Tar, secondo cui l’accoglimento della censura di incompetenza determina(va) l’annullamento dell’atto impugnato, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.

(Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 5 luglio 2013, n. 1761) «Ritiene […] il Collegio che l’accoglimento del ricorso sotto il profilo del vizio di incompetenza in relazione ai provvedimenti di diniego di realizzazione dell’intervento tramite Dia e di rilascio di autorizzazione paesaggistica non comporti l’assorbimento degli altri motivi di ricorso. Sul punto parte della giurisprudenza … Continua a leggere

E’ inammissibile il ricorso che, in violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a., non contenga l’esposizione dei “motivi specifici” su cui il ricorso medesimo trova giustificazione e fondamento.

(Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 dicembre 2012, n. 1213) «[G]iova ricordare che nel ricorso presentato al giudice amministrativo i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, devono essere però esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle … Continua a leggere

Sull’incompetenza del segretario comunale a svolgere, in assenza di uno specifico atto di conferimento di funzioni, un compito di supplenza dei dirigenti impediti o assenti, nonché sulle conseguenze processuali dell’accoglimento di tale eccezione.

(Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 15 novembre 2012, n. 1804) «[E’] fondato anzitutto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla asserita incompetenza del Segretario comunale, autore dell’atto, rispetto al dirigente, competente in via generale ai sensi dell’art. 107 TUEL. Occorre infatti ricordare il testo della norma citata, comma 3, per cui “sono attribuiti ai dirigenti … Continua a leggere

Le decisioni sull’ubicazione delle sedi farmaceutiche spettano al Consiglio comunale, non alla Giunta.

(Tar Basilicata, sez. I, 2 agosto 2012, n. 379) «[P]oiché il servizio farmaceutico è un pubblico servizio ed il suo dimensionamento e, soprattutto, l’ubicazione delle sedi farmaceutiche rientrano nell’ambito della materia dell’organizzazione dei pubblici servizi, le relativi decisioni spettano, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), D.L.gvo n. 267/2000, al Consiglio Comunale, anche perché … Continua a leggere

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