(Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 15 novembre 2012, n. 1804)
«[E’] fondato anzitutto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla asserita incompetenza del Segretario comunale, autore dell’atto, rispetto al dirigente, competente in via generale ai sensi dell’art. 107 TUEL. Occorre infatti ricordare il testo della norma citata, comma 3, per cui “sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi”. La norma stessa ammette una sola deroga, quella di cui al successivo art. 109 ultimo comma, per cui nei Comuni privi di dirigenti le relative funzioni “possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”. Non esiste invece alcuna norma che affidi in via generale e ordinaria un compito di supplenza dei dirigenti impediti o assenti al Segretario comunale, al quale, ai sensi dell’art. 97 comma 4 TUEL soltanto “sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività”.
5. Ciò posto, nel caso di specie in cui il dirigente all’origine responsabile della pratica era deceduto, non era possibile farlo sostituire in via automatica ed ordinaria al Segretario, rispetto al quale non consta uno specifico atto di conferimento di funzioni.
6. Ciò posto, l’accoglimento di detto motivo non preclude l’esame dei restanti. In proposito, il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la fondatezza della censura di incompetenza dell’autorità che ha emanato l’atto, da esaminarsi prioritariamente rispetto ad ogni altro motivo di ricorso, determina unicamente la rimessione dell’affare all’autorità indicata come competente, in applicazione dell’art. 26 legge n. 1034 del 1971, ed impedisce l’esame delle altre doglianze, che finirebbe, altrimenti, per risolversi in un giudizio anticipato sui futuri provvedimenti dell’organo riconosciuto come competente ed in un vincolo anomalo sulla riedizione del potere” (così in motivazione C.d.S. sez. IV 14 maggio 2007 n°2427; conformi anche C.d.S. sez. IV 12 dicembre 2006 n°7271 e 12 marzo 1996 n°310, nonché sez. VI 7 aprile 1981 n°140)
7. Sempre il Collegio ritiene però che tale orientamento vada inteso in modo corretto. Come risulta dalla stessa decisione 310/1996 citata, infatti, esso si fonda sulla circostanza per cui nel processo amministrativo “non è prevista alcuna forma di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’organo amministrativo effettivamente competente”, e quindi si spiega con l’esigenza di non vincolare al giudicato un soggetto che al processo non è stato in condizione di partecipare. Non sfugge allora che tale esigenza non sussiste nel caso di specie, in cui si fa questione della competenza di due organi, il dirigente e il Segretario, pur sempre appartenenti ad un medesimo soggetto giuridico, ovvero al Comune, che nel processo è stato ritualmente evocato ed ha potuto esercitare appieno il proprio diritto di difesa con riguardo a tutte le censure dedotte».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.