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irricevibilità

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EXPO 2015: il Consiglio di Stato dichiara irricevibile per tardività il ricorso di primo grado avverso l’aggiudicazione definitiva, da un lato confermando il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui – poiché il procedimento di scelta del privato contraente si conclude con l’aggiudicazione, relativamente alla quale il termine per proporre l’impugnazione decorre dalla conoscenza degli elementi essenziali di tale atto – non può assumere alcun rilievo la conoscenza sopravvenuta di eventuali nuovi vizi (nella fattispecie, asseritamente connessa alle notizie di cronaca in ordine alle indagini penali e alle misure cautelari eseguite per presunti reati commessi anche in occasione della gara di che trattasi), la quale semmai può giustificare la proposizione di motivi aggiunti, ma non consente la riapertura dei termini per proporre l’impugnazione in via principale; dall’altro lato, osservando che – nell’individuazione dei vizi del provvedimento amministrativo nelle tradizionali categorie della violazione di legge, dell’incompetenza e dell’eccesso di potere – non possono assumere rilievo ex se le eventuali condotte illecite (o finanche penalmente rilevanti) poste in essere dai soggetti che abbiano operato per conto della P.A. (se del caso, infatti, tali condotte potranno rilevare sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento, ma a condizione che tale vizio trovi “rappresentazione” negli atti impugnati attraverso le sue figure sintomatiche).

(Consiglio di Stato, sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 143) «In particolare, merita condivisione il primo motivo di entrambi gli appelli, con cui è reiterata l’eccezione di tardività dell’originaria impugnazione dell’aggiudicazione definitiva. 17.1. In punto di fatto, risulta incontestato che il ricorso di primo grado è stato notificato a controparte ben oltre il trentesimo giorno … Continua a leggere

Trasmissione di atti amministrativi a mezzo PEC ed effetti processuali: il perfezionamento della notifica telematica è disciplinato dall’art. 45, co. 2, d.lgs. n. 82/2005, in vigore dal 20 gennaio 2011 (“Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”).

(Tar Campania, Napoli, sez. III, 28 marzo 2014, n. 1875) «Deve ora il Collegio interrogarsi sul valore giuridico agli effetti processuali delle trasmissioni di atti amministrativi effettuate mediante l’impiego della posta certificata. Osserva al riguardo che l’impiego di tale mezzo elettronico di comunicazione è contemplato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice … Continua a leggere

In attesa che la Corte di Giustizia stabilisca se, nelle procedure di affidamento, il termine per l’impugnazione decorra sempre e comunque dalla comunicazione di mancata aggiudicazione (ovvero, nel caso di vizi non immediatamente percepibili, dal momento in cui l’interessato abbia acquisito effettiva conoscenza di tali vizi attraverso l’accesso documentale), il Tar Liguria sostiene l’ammissibilità della prospettazione di censure “al buio”, purché – a seguito della conoscenza della documentazione – il ricorrente abbia provveduto a dare concretezza, con lo strumento dei motivi aggiunti, alle questioni prospettate in via ipotetica con l’atto introduttivo del giudizio.

(Tar Liguria, sez. II, 6 febbraio 2014, n. 220) «[O]ccorre stabilire se, nelle procedure di affidamento, il termine per l’impugnazione decorra sempre e comunque dalla comunicazione di mancata aggiudicazione ovvero, nel caso di vizi non immediatamente percepibili, dal momento in cui l’interessato abbia acquisito effettiva conoscenza di tali vizi attraverso l’accesso documentale. La questione è … Continua a leggere

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