archives

discrezionalità tecnica

Questo tag è associato a 8 articoli.

Le valutazioni della Commissione di Avanzamento per gli Ufficiali sono connotate da ampia discrezionalità tecnica ed hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare; in proposito, il giudice amministrativo può verificare la logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio e, in particolare, l’adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia o l’applicazione di quest’ultimo con metro di valutazione difforme per i diversi candidati (nella fattispecie, il Tar ha ritenuto che l’impugnato provvedimento fosse affetto dai vizi prospettati dal ricorrente con riferimento ai punteggi assegnati per le categorie di cui alle lettere a), b), e c) dell’art. 1058 del Codice dell’Ordinamento Militare).

(Tar Lazio, Roma, sez. I Bis, 23 ottobre 2023, n. 15608) «Le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica ed hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare.Il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo non può scindere i singoli elementi oggetto … Continua a leggere

Sul sindacato giurisdizionale in caso di vincolo di tutela di un bene riconosciuto di interesse culturale.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4686) «Le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. «discrezionalità tecnica») ‒ a differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. «discrezionalità amministrativa»), rispetto alle quali il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla ‘ragionevole’ ponderazione di interessi non previamente selezionati e graduati dalle norme ‒ vanno vagliate dal giudice … Continua a leggere

In sede di liquidazione dell’equo indennizzo, l’Amministrazione è tenuta a recepire e far proprio il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O., unico organo consultivo al quale spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico dell’infermità sofferta dal pubblico dipendente) e tale parere è idoneo – ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità – a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5936) «Con un unico motivo [l’appellante] ha lamentato l’erroneità dell’impugnata sentenza del Tar […] per “violazione dei principi in materia di dipendenza da causa di servizio e quindi di equo indennizzo e pensione privilegiata. Violazione dei dd.PP.RR. n. 3 del 1957, n. 686 del 1957, n. … Continua a leggere

La produzione di pareri pro veritate, da parte del ricorrente non ammesso alla prova orale degli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato, può sostenere la tesi dell’errore valutativo della commissione esaminatrice soltanto quando tali pareri fanno registrare un considerevole discostamento dal giudizio espresso dalla stessa commissione.

(Tar Puglia, Lecce, sez. I, 19 settembre 2013, n. 1970) «Secondo consolidata giurisprudenza anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono alla prova orale il candidato agli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato devono ritenersi … Continua a leggere

Sulle possibilità di contestazione, da parte del ricorrente, delle valutazioni delle prove di un concorso pubblico operate dalla commissione esaminatrice e sui corrispondenti poteri del giudice amministrativo.

(Tar Basilicata, sez. I, 26 novembre 2012, n. 517) «[Q]uesto Tribunale (cfr. da ultimo TAR Basilicata Sentenze n. 325 del 6.7.2012 e n. 158 del 6.4.2012) è orientato a ritenere che il giudizio della Commissione esaminatrice costituisce una delle tipologie di esercizio di discrezionalità mista, in quanto costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale, in cui sono … Continua a leggere

Il giudice amministrativo può sindacare e censurare l’inattendibilità, anche sul piano tecnico-scientifico, delle valutazioni dell’Amministrazione (e, in particolare, delle Autorità amministrative indipendenti), perché tale vizio attiene all’uso irrazionale del potere amministrativo; ma si deve arrestare di fronte ad un risultato che, per quanto intrinsecamente opinabile, non risulti tuttavia oggettivamente inattendibile.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 4 luglio 2012, n. 3901) Circa i limiti del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione e, in particolare, delle Autorità amministrative indipendenti, «è ormai acquisito che il giudice amministrativo possa esercitare su queste valutazioni un sindacato non meramente estrinseco o formale (che avvenga cioè senza utilizzare le regole specialistiche impiegate dall’Amministrazione, … Continua a leggere

Il Consiglio di Stato si sofferma sopra la natura della procedura di VIA e delle posizioni soggettive in essa coinvolte, il tipo di sindacato esercitabile dal giudice amministrativo, e le relative conseguenze in ordine ai limiti, cognitori e probatori, dei suoi poteri.

(Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640) «Circa l’esatta individuazione della natura del potere e l’ampia latitudine della discrezionalità esercitata dall’amministrazione in sede di VIA, in quanto istituto finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente inteso in senso ampio, il collegio non intende deflettere dagli approdi esegetici cui è pervenuta la più recente giurisprudenza … Continua a leggere

La discrezionalità tecnica può essere sindacata dal G.A. eventualmente con il ricorso all’ausilio di un consulente tecnico, ma comunque nei limiti della verifica dell’iter logico argomentativo seguito dagli organi tecnici dell’Amministrazione.

(Tar Campania, Napoli, sez. IV, 14 novembre 2011, n. 5343) «[I]l Collegio osserva le valutazioni effettuate dalla Soprintendenza in ordine alla tutela dei valori storico-artistici sono caratterizzati da una ampia sfera di discrezionalità amministrativa vertendo su criteri che, per quanto ancorati a parametri tecnici, danno luogo a giudizi connotati da un inevitabile margine di opinabilità. … Continua a leggere

Categorie

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog e ricevere notifiche di nuovi messaggi per e-mail.