Concorsi pubblici, Giustizia amministrativa

Sulle possibilità di contestazione, da parte del ricorrente, delle valutazioni delle prove di un concorso pubblico operate dalla commissione esaminatrice e sui corrispondenti poteri del giudice amministrativo.

(Tar Basilicata, sez. I, 26 novembre 2012, n. 517)

«[Q]uesto Tribunale (cfr. da ultimo TAR Basilicata Sentenze n. 325 del 6.7.2012 e n. 158 del 6.4.2012) è orientato a ritenere che il giudizio della Commissione esaminatrice costituisce una delle tipologie di esercizio di discrezionalità mista, in quanto costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale, in cui sono presenti in modo frammisto:
1) valutazioni di puro merito amministrativo, caratterizzate da un grado di elevata soggettività (come per esempio il metro di valutazione uguale per tutti i candidati, consistente nel criterio soggettivo di giudizio e di valutazione più severo o meno severo, in base al quale la Commissione esaminatrice decide quando attribuire il punteggio più alto: metro di valutazione, caratterizzato da elevata soggettività, in quanto tale criterio di giudizio e/o valutazione cambia da soggetto a soggetto, per cui muta sempre con la sostituzione dei soggetti giudicanti), cioè da una valutazione di opportunità e/o di merito, insindacabile da parte del Giudice Amministrativo;
2) valutazioni di discrezionalità tecnica, caratterizzate da un apprezzamento sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche di non univoca valutazione e/o misurazione, sindacabili da parte del Giudice Amministrativo soltanto ove sussistano errori di fatto, aspetti di irrazionalità, contraddizioni logiche, inadeguata istruttoria e motivazione incongrua.
Inoltre, va sottolineato che si tratta di un giudizio irripetibile, in quanto viene formulato contestualmente ad altri giudizi, per cui, se adottato in un tempo diverso, potrebbe assumere un valore differente, soprattutto se poi a rendere tale giudizio sono chiamate non identiche persone.
Di fronte a tale tipo di valutazione il ricorrente non è sfornito di tutela, in quanto può dedurre il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, dimostrando che la Commissione esaminatrice non ha usato lo stesso metro di valutazione.
In tal caso, si può ordinare alla medesima Commissione esaminatrice di rivalutare il proprio operato, tenendo conto di quanto statuito dal Giudice Amministrativo, e, ove ritenga di confermare i precedenti punteggi, di corredare tali punteggi con un’adeguata e/o idonea motivazione. Successivamente, se il partecipante alla selezione impugna nuovamente l’operato della Commissione esaminatrice, il Giudice Amministrativo, se non ritiene legittimi i successivi punteggi attribuiti e le connesse motivazioni, può esercitare i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza, sostituendosi alla Commissione esaminatrice direttamente o tramite un Commissario ad acta (sul punto cfr. per es. TAR Basilicata Sent. n. 623 del 28.9.2007)
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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