(Tar Lazio, Latina, sez. I, 4 dicembre 2012, n. 929)
«Dall’inammissibilità del ricorso deriva, altresì, l’infondatezza della domanda di risarcimento, alla luce dell’applicabilità al caso in esame dell’art. 1227, secondo comma, c.c., secondo l’insegnamento fornito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 3 del 23 marzo 2011 (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 25 luglio 2012, n 601; cfr., altresì, l’art. 30, comma 2, ult. periodo, del d.lgs. n. 104/2010). Va, peraltro, aggiunto che la domanda risarcitoria è infondata, e da respingere, anche in quanto rimasta totalmente sfornita di apparato probatorio. La più recente giurisprudenza ha chiarito, infatti, che in materia di appalti pubblici la domanda di risarcimento non sostenuta dalle allegazioni necessarie all’accertamento della responsabilità della P.A. deve essere disattesa, atteso che grava sul danneggiato l’onere di provare gli elementi costitutivi di siffatta domanda e, dunque, almeno di una diminuzione patrimoniale o di una perdita di chance, con il corollario che la totale assenza di queste indicazioni priva il giudice della possibilità di una valutazione equitativa (C.d.S., Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2449; cfr., altresì, T.A.R. Sardegna, Sez. I, 8 ottobre 2009, n. 1498; id., 10 marzo 2011, n. 203)».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.