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d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

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Sulle modalità di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale: quale che sia la sequenza degli adempimenti formali compiuti per la trasposizione del ricorso straordinario – deposito dell’atto di costituzione in giudizio e successiva notifica di “avviso” alla controparte (secondo l’interpretazione più rigidamente ancorata al dato testuale) oppure viceversa – deve comunque essere osservato per entrambi gli adempimenti (deposito e notifica) il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal perfezionamento, per l’originario ricorrente, della notificazione dell’atto di opposizione, essendo questa, in definitiva, la peculiarità del procedimento in questione rispetto a quello ordinario (nella fattispecie, essendo incontestata la tempestività di detti adempimenti, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo ammissibile il ricorso trasposto mediante notifica dell’intero ricorso e della vocatio in ius).

(Consiglio di Stato, sez. III, 28 giugno 2016, n. 2830) «E’ ammissibile il ricorso di primo grado anche sotto il profilo della corretta trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. 3.1. – Secondo un’interpretazione non rigidamente ancorata al dato testuale, ma rispettosa della ratio dell’art. 48 c.p.a., deve ritenersi che il deposito in segreteria, nel … Continua a leggere

Ricorso gerarchico: il decorso del termine di novanta giorni per la formazione del silenzio-rigetto non ha effetti sostanziali (non concreta, cioè, alcun provvedimento amministrativo fittizio), sicché – una volta formatosi detto silenzio – l’Amministrazione non perde la facoltà di decidere e il privato può scegliere tra l’immediato ricorso in sede giurisdizionale (o straordinaria) contro il provvedimento di base, entro i termini di decadenza, e il successivo ricorso giurisdizionale contro l’eventuale decisione gerarchica tardiva, ove lesiva.

(Tar Piemonte, sez. II, 20 giugno 2014, n. 1100) «Sostiene anzitutto l’Avvocatura che il ricorso […] avrebbe dovuto essere proposto entro sessanta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico. Posto che, a norma dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso gerarchico “si intende respinto a tutti gli effetti” decorso il termine … Continua a leggere

Sulla definitività del provvedimento impugnato quale presupposto di ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(Consiglio di Stato, sez. I, parere 31 maggio 2013, n. 2593) «L’articolo 8, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi dispone che il ricorso straordinario al presidente della repubblica è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi; e tali sono i provvedimenti contro i quali non è … Continua a leggere

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