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Le amministrazioni comunali, al fine di rilasciare il permesso di costruire, non sono tenute a verificare la sussistenza di limiti negoziali al diritto di proprietà: difatti, mentre i limiti legali sono destinati ad investire anche il rapporto pubblicistico, quelli negoziali ne esulano e, quindi, il Comune non è tenuto a ricercarli, a meno che questi ultimi siano o immediatamente conoscibili, o effettivamente e legittimamente conosciuti nonché del tutto incontestati, di guisa che il controllo si traduca in una semplice presa d’atto.

(Tar Valle D’Aosta, 12 aprile 2016, n. 16) «Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che il permesso di costruire impugnato sarebbe stato rilasciato a soggetto non legittimato, con violazione dell’art. 1, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 60, primo comma, della legge regionale n. 11 del 1998. In particolare, l’interessato … Continua a leggere

Dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica negli appalti di servizi e forniture: mentre nella fase di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte è consentito, per ragioni di speditezza del procedimento, il ricorso alle autocertificazioni (giusta l’art. 42, co. 4, del Codice dei contratti pubblici), nella fase di verifica del possesso dei requisiti è invece necessario che i concorrenti forniscano la documentazione probatoria vera e propria, proveniente da enti pubblici e privati, non essendo più sufficiente la semplice autocertificazione.

(Tar Lazio, Roma, sez. III Ter, 21 gennaio 2015, n. 993) «Il bando di gara richiede, tra i requisiti di ordine tecnico, l’esperienza nello sviluppo e manutenzione, dopo il 2006, di sistemi informatici complessi che abbiano previsto lo scambio di flussi informativi e la gestione di utenti autenticati appartenenti ad oltre 200 soggetti diversi, ovvero … Continua a leggere

Nonostante l’ordinamento comunitario consenta agli operatori economici il diritto di avvalersi della capacità di altri soggetti, “a prescindere dalla natura giuridica dei loro legami con questi ultimi” (art. 47 dir. 18/2004/CE), tale inciso lascia invariato, in capo alle stazioni appaltanti, l’obbligo di valutazione dell’effettività del possesso dei requisiti oggetto dell’avvalimento in capo al soggetto avvalso, da intendersi quindi nella sua inderogabile effettività, e, quindi, senza ulteriori “rimandi” a soggetti terzi, ancorché dotati di collegamento societario con l’avvalso anzidetto.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832) «Il Collegio deve ora farsi carico di affrontare le censure portanti del ricorso proposto in primo grado […] e che [l’odierna appellante] ha in buona sostanza riproposto nel presente grado di giudizio. Va a tal fine precisato che [l’appellante], con particolare riguardo al requisito afferente … Continua a leggere

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