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art. 42 d.lgs. n. 163/2006

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Sul triennio di riferimento per la verifica dei requisiti speciali: solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n.163/2006 il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando (in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare), mentre per la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria.

(Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2015, n. 3285) «Circa l’altra censura relativa alla mancanza del fatturato specifico, che, secondo la appellata, non sarebbe stato posseduto nemmeno dalla ausiliaria, il collegio osserva che il disciplinare di gara, al paragrafo 3 lett. e), richiedeva, tra i requisiti di partecipazione, un fatturato specifico di impresa inerente … Continua a leggere

Siccome i requisiti collegati all’esperienza potrebbero rappresentare un ostacolo all’ingresso sul mercato di nuovi operatori, è la richiesta di servizi analoghi o di un fatturato specifico che deve essere giustificata, perché – seppure è apprezzabile la finalità di rassicurare oggettivamente la stazione appaltante circa l’affidabilità del contraente – non è comunque possibile perseguire questo obiettivo attraverso strumenti anticoncorrenziali (nella fattispecie, il Tar ha ritenuto immune da irragionevolezza la decisione della stazione appaltante di non richiedere – come pre-requisito – il possesso di un’esperienza pluriennale nel settore o il preventivo espletamento del servizio per un importo minimo, tenendo presente anche l’obbligo di assorbimento del personale alle dipendenze del gestore uscente, che assicura anche una certa continuità nell’espletamento di mansioni delicate ma considerate prive di un elevato spessore tecnico-specialistico).

(Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 5 febbraio 2015, n. 195) «Con il primo motivo parte ricorrente si duole della totale assenza, in capo al Consorzio aggiudicatario e alle due Cooperative esecutrici, di esperienza specifica nel settore, malgrado si riveli indispensabile per garantire una corretta esecuzione del servizio. L’Azienda Ospedaliera avrebbe indebitamente omesso di compiere sul … Continua a leggere

Dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica negli appalti di servizi e forniture: mentre nella fase di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte è consentito, per ragioni di speditezza del procedimento, il ricorso alle autocertificazioni (giusta l’art. 42, co. 4, del Codice dei contratti pubblici), nella fase di verifica del possesso dei requisiti è invece necessario che i concorrenti forniscano la documentazione probatoria vera e propria, proveniente da enti pubblici e privati, non essendo più sufficiente la semplice autocertificazione.

(Tar Lazio, Roma, sez. III Ter, 21 gennaio 2015, n. 993) «Il bando di gara richiede, tra i requisiti di ordine tecnico, l’esperienza nello sviluppo e manutenzione, dopo il 2006, di sistemi informatici complessi che abbiano previsto lo scambio di flussi informativi e la gestione di utenti autenticati appartenenti ad oltre 200 soggetti diversi, ovvero … Continua a leggere

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