(Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2015, n. 3285)
«Circa l’altra censura relativa alla mancanza del fatturato specifico, che, secondo la appellata, non sarebbe stato posseduto nemmeno dalla ausiliaria, il collegio osserva che il disciplinare di gara, al paragrafo 3 lett. e), richiedeva, tra i requisiti di partecipazione, un fatturato specifico di impresa inerente i servizi di pulizia presso strutture sanitarie pubbliche e/o private svolti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a 0,25 volte l’importo a base di gara; e quindi non veniva affatto specificato l’ambito temporale del triennio considerato.
L’aggiudicataria, dichiarando di avvalersi del Gruppo [Alfa], ha quindi correttamente indicato il periodo temporale più prossimo alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE (22.11.2013), ossia il triennio decorrente dal novembre 2010 all’ottobre 2013 (trentasei mesi).
L’appellata ha sostenuto che gli atti di gara individuerebbero negli anni 2010-2012 i tre esercizi precedenti il bando di gara cui il fatturato doveva riferirsi.
L’assunto non viene condiviso dal Collegio.
Ed infatti solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n.163/2006 il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 “il triennio di riferimento è quello effettivamente antecendente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria” (Cons. Stato, VI, 6.5.2014 n.2306).
Nè rileva la diversa indicazione del “facsimile”, all. 2, il cui utilizzo non era previsto a pena di esclusione e che comunque non poteva costituire un elemento significativo ai fini della necessità del possesso del requisito e della ammissibilità della offerta.
Pertanto, la esclusione dalla gara, sostenuta dalla società [appellata], ove accolta, non troverebbe fondamento in alcuna prescrizione della legge di gara ed essa finirebbe per violare il principio di tassatività e tipicità delle causa di esclusione dalla procedure di gara».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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