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art. 41 c.p.a.

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Ricorso avverso il diniego di accesso ai documenti: il ricorso avverso il diniego di accesso non notificato agli eventuali controinteressati non può essere dichiarato inammissibile soltanto ove l’Amministrazione procedente non abbia adempiuto al proprio obbligo di individuare i controinteressati (non specificabili a priori e, dunque, conoscibili solo dalla stessa Amministrazione) e di provvedere, nei loro confronti, alla notificazione dell’istanza di accesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 184; ove invece delle posizioni soggettive potenzialmente lese dall’accesso siano titolari determinati soggetti nominativamente indicati e, anzi, i documenti ai quali si chiede l’accesso siano specificamente relativi ad essi, la natura impugnatoria del giudizio – chiarita fin dall’Adunanza plenaria 24 giugno 1999, n. 16 – sottopone il ricorso alla generale disciplina del processo amministrativo, compreso l’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm. ad almeno uno dei controinteressati.

(Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, 6 marzo 2017, n. 75) «L’art. 22 della Legge n. 241/1990 definisce specificatamente in materia di accesso i “controinteressati”, e cioè “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”. L’art. 116 del … Continua a leggere

L’art. 79 d.lgs. n. 163/2006 non prevede forme tassative e, pertanto, deve essere coordinato con le regole generali in materia di conoscenza degli atti amministrativi (e, in particolare, con l’art. 41, co. 2, c.p.a.); infatti, l’art. 120, co. 5, c.p.a. attribuisce rilevanza, ai fini della decorrenza del termine breve di 30 giorni in esso previsto, alla «conoscenza dell’atto» e nella medesima linea interpretativa si pone anche la Corte di giustizia UE, la quale ha statuito che la decorrenza del termine per impugnare atti delle procedure di affidamento va fatta risalire al momento in cui un destinatario, al quale è richiesto di tutelare diligentemente i propri interessi, «ha contezza anche delle ragioni sulle quali l’atto lesivo poggia» (nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha confermato l’irricevibilità del ricorso di primo grado, in quanto proposto dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla comunicazione della revoca dell’aggiudicazione, avvenuta con una nota recante la chiara manifestazione di volontà di porre nel nulla gli esiti della gara e, in sintesi, le ragioni fondamentali della stessa determinazione).

(Consiglio di Stato, sez. V, 1° agosto 2015, n. 3773) «Punto risolutivo del presente appello, ai sensi degli artt. 120, comma 10, e 74 cod. proc. amm., è stabilire se la revoca dell’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento in appalto del servizio di brokeraggio assicurativo, adottata dall’azienda resistente con delibera del proprio consiglio d’amministrazione nella … Continua a leggere

Impugnazione di atti di regolazione: i controinteressati in senso formale – ad almeno uno dei quali il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ex art. 41 c.p.a. – sono soltanto quei soggetti, singolarmente individuabili, cui gli atti sui quali è richiesto il controllo giurisdizionale di legittimità si riferiscano direttamente ed immediatamente, e che per effetto di tali atti abbiano già acquistato una posizione giuridica di vantaggio; gli atti regolatori, invece, non si rivolgono a destinatari determinati, ma a un gruppo indeterminato di destinatari non individuabili a priori, appartenenti agli operatori del settore interessati, sicché essi in genere hanno natura di atti amministrativi generali a contenuto unitario e inscindibile, rispetto ai quali, per definizione, non si possono individuare controinteressati.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6153) «In via preliminare, va esaminata l’eccezione, sollevata [dall’interveniente ad adiuvandum], che deduce l’inammissibilità del ricorso originario, in quanto lo stesso non è stato notificato ad essa né tantomeno ad alcun controinteressato. L’eccezione è destituita di fondamento. L’articolo 41 del cod. proc. amm. prevede che il … Continua a leggere

L’art. 41 c.p.a., nel momento in cui prevede, a pena di decadenza, la notificazione entro un termine perentorio del ricorso giurisdizionale ad almeno un controinteressato “che sia individuato nell’atto”, pone al tempo stesso un obbligo a carico della P.A. emanante, di comunicare a chi intende ricorrere contro l’atto (e ne faccia richiesta) i dati essenziali concernenti il soggetto “individuato”, onde rendere possibile la notificazione del ricorso e, dunque, l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ex artt. 24 e 113 Cost.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 16 luglio 2014, n. 3735) «La sentenza appellata ha ritenuto: – che la notificazione effettuata presso l’ufficio sia nulla; – che non risulti applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa, poiché, posto che “la residenza, la dimora ed il domicilio del [controinteressato] erano, all’epoca, ignoti e non conoscibili”, occorre invece fare … Continua a leggere

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