(Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, 6 marzo 2017, n. 75)
«L’art. 22 della Legge n. 241/1990 definisce specificatamente in materia di accesso i “controinteressati”, e cioè “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.
L’art. 116 del c.p.a. (“rito in materia di accesso ai documenti amministrativi”), a propria volta stabilisce al primo comma che “il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati”.
Nella fattispecie la ricorrente, pur avendo individuato espressamente e nominativamente le persone fisiche alla cui documentazione pensionistica intenderebbe accedere, non ha provveduto alla notificazione del ricorso ad alcuno di questi, e ciò comporta l’inammissibilità del ricorso (cfr. Tar Lazio Roma, sez. II, 10.12.2015 n. 13582; idem sez. I ter, 29.5.2015 n. 7685; Tar Campania Salerno, sez. II, 8.3.2012, n. 439).
E’ ben vero che qualificata giurisprudenza (per tutte, Cons. stato, IV, 26 agosto 2014, n. 4308) ritiene che non può essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di accesso non notificato al controinteressato ove questi non sia stato precedentemente reso edotto dall’amministrazione; peraltro, tale principio attiene al caso in cui i controinteressati siano da individuare in coloro che, titolari del diritto alla riservatezza, sono in qualche modo chiamati in causa dal documento richiesto: in questo caso, infatti, ai sensi dell’art. 3 comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 184 è sull’amministrazione, “se individua soggetti controinteressati” che incombe l’obbligo di coinvolgerli nel procedimento. Nella fattispecie in esame, invece, è la stessa ricorrente che individua i soggetti potenzialmente lesi dall’ostensione dei dati richiesti e, quindi, controinteressati rispetto alla domanda di accesso, atteso che in subiecta materia la qualità di controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza.
In altre parole, ove l’accesso sia potenzialmente lesivo di posizioni soggettive non specificabili a priori, e dunque conoscibili solo dall’amministrazione procedente, è su questa che incombe l’obbligo di individuare i controinteressati e provvedere alla notificazione prescritta dalla norma appena citata; ove invece, come nel caso in esame, di tali posizioni siano titolari determinati soggetti nominativamente indicati, ed anzi i documenti ai quali si chiede l’accesso sia specificamente relativo ad essi, la natura impugnatoria del giudizio, chiarita fin dall’Adunanza plenaria 24 giugno 1999, n. 16, lo sottopone alla generale disciplina del processo amministrativo, compreso l’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 41 cod. proc.amm. ad almeno uno dei controinteressati, dei quali è indubitabile il riferimento nella documentazione richiesta».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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