Conferenza di servizi, Energia, V.I.A.

Conferenza di servizi nella VIA regionale, dissenso espresso dal rappresentante del MiBACT e idoneità o meno dello stesso a comportare la devoluzione della decisione alla sede governativa.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 281)

Secondo l’appellante «la decisione regionale si porrebbe in contrasto con l’art. 14-ter, comma 5 della legge n. 241/1990 che anche il T.a.r. avrebbe immotivatamente disatteso nella sua portata precettiva.
4.4. Il motivo è fondato.
4.5. Sul punto il T.a.r. ha respinto la censura ritenendo che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione l’art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, a mente del quale “all’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine [di conclusione del procedimento], l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n 152”, e che, di conseguenza, sarebbe rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’Amministrazione regionale la decisione di investire o meno il Consiglio dei Ministri del potere di concludere il procedimento, in presenza di un parere negativo del MIBACT alla realizzazione del parco eolico.
4.6. Senonché nel caso di specie, come correttamente osservato dalla appellante, non trova applicazione il citato art. 14-ter, comma 6-bis, poiché non si verte in materia di VIA statale bensì regionale, come confermato dal fatto che in materia di compatibilità ambientale si è espressa la Provincia […].
4.7. Inoltre l’art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/1990 prevede che, nei procedimenti nei quali sia già intervenuta la decisione concernente la valutazione di compatibilità ambientale, la rimessione al Consiglio dei ministri possa essere disposta esclusivamente in caso di pareri contrari espressi in materia di tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità, mentre un tale spostamento di competenza non è previsto in caso di dissenso espresso con riferimento ad aspetti paesaggistico-territoriali del progetto.
4.8. Nel testo all’epoca in vigore l’articolo 14-ter, comma 5, prevedeva infatti che: “Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità”.
Inoltre la disposizione da ultimo richiamata parlava genericamente di “decisione concernente la VIA” ricomprendendo anche la minore verifica di semplice assoggettabilità a VIA.
4.9. Nel caso di specie, al momento della rimessione al Consiglio dei Ministri, da un lato, il progetto dell’odierna appellante aveva già ottenuto un provvedimento positivo di Valutazione di Impatto Ambientale […]; dall’altro, il dissenso espresso dal rappresentante del MIBACT in sede di conferenza di servizi atteneva esclusivamente alla tutela dell’interesse paesaggistico e pertanto non era idoneo, alla luce del citato disposto normativo, a comportare la devoluzione della decisione alla sede governativa.
5. Ne discende che la nota regionale […] che ha disposto la remissione della decisione finale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la successiva nota confermativa […] sono illegittime e devono essere annullate, unitamente agli atti conseguenti, in quanto adottati in carenza del presupposto di legge previsto per la devoluzione della decisione alla sede governativa e che, come tali, risultano affetti da invalidità derivata».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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