Commercio, Edilizia e urbanistica

Il gazebo è un’attrezzatura speciale a servizio di attività commerciale e la sua realizzazione è legittimata dal comma 1 dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 e non è soggetta al rispetto delle distanze di cui al d.m. 1444 del 1968.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 10 gennaio 2023, n. 304)

«In primo luogo, la struttura per cui è causa [gazebo o dehors] non va qualificata come costruzione vera e propria in senso giuridico, ma costituisce, come affermato correttamente dal giudice di I grado, un’attrezzatura speciale a servizio di attività commerciale, nel caso concreto del bar dei controinteressati.
15.2 La categoria in questione è legittimata dal combinato disposto dei punti (e.5) ed (e.6) del comma 1 dell’art. 3 del t.u. 6 giugno 2001 n. 380. Il punto (e.5) include tra le nuove costruzioni gli “ambienti di lavoro”, specificando che gli stessi possono essere costituiti anche da prefabbricati o strutture di qualsiasi genere. Il punto (e.6) stabilisce che ricade nella potestà regolatoria dei comuni l’individuazione delle pertinenze ai fini urbanistici, sottratte alla disciplina delle nuove costruzioni, con il limite per cui esse non devono superare il 20% del volume dell’edificio principale. È quindi possibile realizzare una struttura di questo tipo, per quanto qui interessa, rispettando non le distanze di cui al d.m. 1444/1968, ma quelle stabilite in concreto per la categoria dal Comune interessato, come ritenuto in un caso consimile da C.d. S. sez. IV 18 dicembre 2010 n.9265. Nel caso di specie, non consta che le distanze previste dal Piano dell’arredo urbano, come tale non impugnato, siano state violate, e quindi il permesso è stato legittimamente rilasciato.
15.3 In secondo luogo, la non necessità di rispettare le distanze di cui al d.m. n. 1444/1968 risulta in base ad un’altra ragione, trattandosi, come non è controverso, di costruzione realizzata sul suolo pubblico, che a tale normativa non è soggetta per giurisprudenza costante (Cass.civ, sez. II, 19 marzo 2021 n.7857; sez. un., 23 giugno 1964 n.1638).
15.4 Nella specie, la possibilità di realizzare un dehors su suolo pubblico è poi espressamente prevista dall’art. 6 del disciplinare al Piano (doc. 2 ricorrenti appellanti), che nell’ipotesi subordina semplicemente la realizzazione del manufatto al rilascio dell’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico stesso, autorizzazione di cui nella specie nemmeno è stata dedotta la mancanza.
15.5 Nei termini appena esposti, è quindi irrilevante che per realizzare la struttura in questione sia stato pagato il contributo evidenziato dai ricorrenti appellanti, contributo che peraltro ha entità molto modesta e molto inferiore all’usuale importo dei contributi dovuti per le costruzioni vere e proprie».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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