(Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 16 gennaio 2023, n. 93)
«[L]a giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’immobile cui il passo carrabile accede non debba appartenere ad una determinata categoria catastale. Sul punto, “la previsione di cui all’art. 46, comma 1, lett. b), del regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), in forza della quale il passo carrabile “deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli”, non implica l’appartenenza dell’area in questione ad una determinata categoria catastale, ma solo che la stessa, secondo l’apprezzamento di merito rimesso alla competente amministrazione, presenti caratteristiche tecniche e dimensionali idonee allo scopo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5169). L’autorizzazione di passo carrabile, quindi, non può ritenersi subordinata alla classificazione o alla destinazione d’uso dell’immobile” (da ultimo, TAR Liguria sentenza del 20 ottobre 2022 n. 900)».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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