(Consiglio di Stato, sez. II, 5 maggio 2022, n. 3558)
«[A]i fini del riconoscimento della causa di servizio, è necessario che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni.
Il principio della causalità adeguata richiede sempre la riconoscibilità dell’esistenza di fattori riconducibili al servizio che rivestano un ruolo di adeguata efficiente incidenza nell’insorgenza e nello sviluppo del processo morboso, mentre devono ritenersi totalmente escluse tutte le altre condizioni che un tale grado di concausale ingerenza non presentino, le quali – benché parimenti verificatesi in servizio – restano tuttavia riguardabili unicamente quali “mere occasioni rivelatrici” di una infermità non avente alcun nesso di causalità o concausalità con le condizioni di servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1510; Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2017, n. 1076).
Né è sufficiente la “mera possibile valenza patogenetica” del servizio prestato; piuttosto occorrendo la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale “fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia (Cons. Stato, Sez. II, 8 maggio 2019, n. 2975; Sez. III, 1° agosto 2018, n. 4774; Sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619; Sez. I, 19 febbraio 2020, n. 461) “.
Se, secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, è precluso al giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità in sede di riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, è anche vero che tale sindacato è ammesso nell’ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (fin qui la citata decisione n.6684 del 7/10/2021).
A tal fine, l’Amministrazione procedente, che ha a disposizione dati completi e precisi per effettuare la verifica della concreta posizione del militare e la ricostruzione dell’attività dal medesimo svolta in concreto, ben può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati, una seria probabilità d’insorgenza, o meno, della malattia denunciata.
Ma, nel caso in questione, i pareri (che apoditticamente oppongono la sintetica motivazione per cui la natura stessa della patologia è tale da far escludere la dipendenza da causa di servizio) sono stati emessi unicamente sulla base delle relazioni di servizio, che indicavano genericamente i servizi espletati dal militare, senza alcun riferimento alla consistenza organica della Brigata ed alle esatte dimensioni e quantificazioni del lavoro straordinario, notturno, festivo e superfestivo, circostanze che, ove conducano ad una verificata eccessiva gravosità delle condizioni di impiego, costituiscono astrattamente causa o concausa efficiente dell’insorgenza della patologia».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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