(Consiglio di Stato, sez. III, ord. 22 aprile 2022, n. 1890)
«Considerato che l’appellante ha impugnato l’ordinanza del T.A.R. della Campania, sede di Napoli, che in accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti di primo grado ha sospeso l’efficacia del provvedimento dell’AGCM -OMISSIS-, recante la comunicazione di revoca del Rating di legalità ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 7, comma 2, del Regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera -OMISSIS- (adottato in conseguenza del provvedimento in data -OMISSIS- della Prefettura – U.T.G. di Caserta di diniego di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggettivi a tentativo di infiltrazione mafiosa, impugnato con ricorso introduttivo);
Rilevato che, poiché il ricorso in appello contesta in primo luogo la competenza territoriale del T.A.R. Campania, appare preliminare rispetto a qualsiasi pronuncia sulla domanda cautelare la delibazione di tale mezzo, in forza del combinato disposto degli articoli 15, comma 2, e 62, comma 4, cod. proc. amm.;
Ritenuto in proposito che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il motivo articolato dall’A.G.C.M. non appare assistito da apprezzabili profili di fondatezza, sia in forza dell’applicazione alla fattispecie dedotta della regola posta dall’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm; sia perché, anche in considerazione della motivazione del provvedimento dell’Autorità e delle censure contro di essa rivolte con i motivi articolati nel primo ricorso per motivi aggiunti (nelle quali si deduce l’invalidità derivata di tale provvedimento per vizi che esso in tesi ripete dal provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo), ricorre la stessa esigenza di evitare una pluralità di giudicati sulla legittimità del medesimo provvedimento prefettizio, già valorizzata dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato -OMISSIS-, sicchè appare legittima l’estensione – da parte del primo giudice – di tale indirizzo alla fattispecie dedotta, e la conseguente affermazione della necessità della prevalenza della competenza territoriale su quella funzionale».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.