(Tar Marche, sez. I, 7 settembre 2018, n. 581)
«[I]l resistente Comune afferma che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto l’originario ricorso per annullamento della gara conteneva la richiesta di risarcimento in forma specifica, con l’aggiudicazione alla ditta ricorrente.
1.3 La tesi per cui la richiesta del risarcimento in forma specifica, sul quale le sentenze amministrative di annullamento non si sono pronunciate, impedirebbe una separata richiesta di risarcimento per equivalente (peraltro dopo la conclusione del contratto illegittimamente stipulato) non trova riscontri nella giurisprudenza. Infatti, la richiesta risarcitoria può essere mutata anche in corso di causa. Il risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 cod. civ., costituisce un mezzo concorrente per conseguire la riparazione del pregiudizio subito, con ciò dovendosi senz’altro escludere che la scelta in corso di giudizio per una delle due modalità costituisca mutatio libelli, risolvendosi solo in una emendatio libelli (Cons. Stato, IV, 1 giugno 2011, n. 3331). Ciò è coerente con i principi stabiliti in materia dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2 del 12 maggio del 2017, citata da parte ricorrente».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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