(Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, Trento, 20 aprile 2017, n. 17)
«Com’è noto la giurisprudenza contabile ha ritenuto che il mancato svolgimento della procedura concorsuale dia luogo al c.d. “danno da concorrenza”. Tale forma di danno rientra, senza dubbio, nella categoria del danno patrimoniale, non essendo altro che la traduzione, in termini economici, del nocumento subito dall’Amministrazione per non aver conseguito il risparmio di spesa che sarebbe stato possibile ottenere mediante il confronto tra più offerte concorrenziali (cfr. Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, n. 392/2016). Trattasi di danno prodotto dalla violazione delle regole poste a garanzia di valori di rango costituzionale, per i quali l’affidamento del servizio e/o della fornitura o della esecuzione di opere e lavori pubblici deve avvenire non solo nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ma anche dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità […].
Il “danno alla concorrenza”, definito in alcuni casi come “danno da differenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendosi provare che la deviazione dai parametri di una corretta azione amministrativa abbia comportato un danno patrimoniale all’Ente pubblico. La giurisprudenza ritiene che tale nocumento possa essere dimostrato con il ricorso a ogni idoneo mezzo di prova, quale si ritiene essere la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti a seguito di gara per lavori o servizi dello stesso genere di quello in contestazione (cfr. Corte dei conti, Sezione Terza di Appello n. 8228/2016, id. Sezione Seconda di Appello n. 1081/2015)».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.corteconti.it
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