(Tar Campania, Napoli, sez. VIII, ord. 5 maggio 2017, n. 2420)
«Per prima cosa vanno disattese le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controinteressata, siccome infondate.
Specificamente, quanto a quelle relative al processo amministrativo telematico, va osservato che il co. 3 dell’art. 8 DPCM 40/2016 (richiamato dalla suddetta parte a sostegno della tesi della invalidità della procura) si limita a rendere alcune precisazioni in ordine alla procura alle liti, ovvero che “La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.”, senza però escludere che appunto la procura ad litem possa essere ritualmente apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio (così come avvenuto per il ricorso qui in esame)».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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