(Tar Lazio, Roma, sez. II Quater, 21 novembre 2016, n. 11560)
«[Non] può venire in rilevo, nel caso di specie, il principio di equivalenza che riguarda le specifiche tecniche di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006 […].
Tale principio presuppone, infatti, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto e non già un’inidoneità di quest’ultimo rispetto alle specifiche indicate dall’amministrazione e poste a base di gara e trova applicazione nel senso che qualora siano inserite nella lex di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio, a un brevetto), per favorire la massima partecipazione, deve essere data la possibilità della proposta che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti. Il principio dell’ “equivalenza” è vincolante per l’amministrazione qualora il bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari dettagliatamente menzionano un marchio, un brevetto o un tipo, un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti; tale indicazione deve essere accompagnata già nel bando dall’espressione “o equivalente” (Consiglio di Stato n. 3029 del 2016), ciò in quanto le indicazioni di gara devono rispettare un criterio di conformità sostanziale e non formale (Consiglio di Stato n. 3701 del 2016).
L’art. 68, comma 3, lettera a), fa, infatti, riferimento alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. In base al comma 4, quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un’offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Nel caso di specie, invece, si tratta di caratteristiche necessarie della soluzione tecnica, che sono state individuate descrivendo specificamente le funzionalità richieste al sistema; pertanto la valutazione della stazione appaltante non aveva ad oggetto l’equivalenza del prodotto ad uno indicato, ma la verifica di tutte le caratteristiche tecniche richieste nella lex di gara, verifica concretamente effettuata dalla [stazione appaltante], anche con la richiesta di chiarimenti e il relativo esame».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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