(Tar Toscana, sez. III, 26 ottobre 2016, n. 1545)
«Il Collegio concorda con i pareri più volte espressi dalla Autorità Anticorruzione in base ai quali ancorché il mancato pagamento del contributo previsto dall’art. 1 commi 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, costituisca causa di esclusione, l’estromissione dalla gara si giustifica solamente nei casi in cui il versamento della somma prescritta sia stato completamente omesso ma non qualora esso sia stato eseguito modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità stessa (parere di precontenzioso n. 199 del 20/11/2013).
Di tale principio è stata fatta applicazione anche in una fattispecie nella quale il partecipante non aveva indicato nella ricevuta il codice CIG identificativo della gara alla quale il contributo si riferiva (Parere n.156 del 20 dicembre 2007).
Nel caso di specie la ricorrente non ha omesso di versare il contributo né ha mancato di fornire alla stazione appaltante la relativa dimostrazione ma ha semplicemente indicato nella ricevuta prodotta un codice CIG errato in quanto corrispondente ad un lotto di gara diverso.
Tale errore, tuttavia, non pregiudicava l’idoneità della documentazione prodotta a comprovare l’avvenuto pagamento in quanto era facilmente intuibile (con l’uso della normale diligenza) che l’indicazione di un diverso codice identificativo si dovesse attribuire ad un errore materiale in quanto lo stesso contrassegnava una procedura di aggiudicazione riferita alla fornitura di un prodotto che la [ricorrente] nemmeno commercializza ed alla quale la stessa non ha, conseguentemente, partecipato.
Del resto [la stazione appaltante] qualora avesse avuto in proposito dei dubbi, ben avrebbe potuto chiarire la questione esercitando i poteri di soccorso istruttorio senza per questo violare il principio della par condicio».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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