(Tar Lazio, Roma, sez. II Bis, 27 settembre 2016, n. 9948)
«[I]l divieto di commistione tra i requisiti di partecipazione alla gara ed i criteri di valutazione dell’offerta, invocato dalla ricorrente a riprova dell’illegittimità denunciata, riveste un carattere affatto assoluto, bensì “attenuato” proprio nel caso in cui – come quello in esame – si tratti di procedure comparative da aggiudicare con il criterio offerta economicamente vantaggiosa e l’offerta tecnica richiesta si sostanzi non in un progetto o in un prodotto ma “in un facere”, posto che – in relazione a tali ipotesi – la pregressa esperienza professionale del personale chiamato a espletare il servizio e la formazione di quest’ultimo ben si prestano a costituire precisi indici a garanzia dell’affidabilità e dell’efficienza della prestazione (C.d.S., Sez. V, 20 agosto 2013, n. 4191; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 4 aprile 2016, n. 484)».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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