Corte costituzionale, Demanio, Porti, Regioni, Turismo

Marina Resort: la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, d.l. n. 133/2014 e s.m.i., nella parte in cui la disposizione demanda esclusivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il compito di stabilire i requisiti necessari a qualificare i Marina Resort come strutture turistico-ricettive all’aria aperta, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni (in violazione del principio di leale collaborazione che, nella specie, ha riguardo agli interessi implicati e alla peculiare rilevanza di quelli connessi alla potestà legislativa residuale delle Regioni).

(Corte costituzionale, 11 febbraio 2016, n. 21)

«Nel merito, la questione di legittimità costituzionale promossa nei confronti del citato art. 32, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, è fondata nei termini di seguito precisati.
3.1.– L’art. 32 è contenuto nel d.l. n. 133 del 2014, recante «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive».
Esso stabilisce che, «[a]l fine di rilanciare le imprese della filiera nautica», le strutture denominate Marina Resort rientrano nella più ampia tipologia delle strutture ricettive all’aria aperta, strutture alle quali si applica l’IVA agevolata al 10 per cento, invece dell’IVA al 22 per cento, applicabile alle attività inerenti ai porti turistici e ai servizi associati.
Dall’esame dei lavori parlamentari si evince che tale previsione è stata adottata a seguito dell’approvazione di un’apposita mozione parlamentare (Mozione Prodani 1-00397, approvata dalla Camera dei deputati, nella seduta del 15 aprile 2014), con cui si sollecitava il Governo ad assumere in via prioritaria una serie di iniziative, anche normative, per favorire la ripresa e il pieno sviluppo del comparto turistico nazionale. Tra di esse, in particolare, erano invocate «misure urgenti per il rilancio della nautica da diporto nazionale e della relativa filiera, in modo da garantire la promozione unitaria del settore nautico-turistico in ambito nazionale ed internazionale», con l’introduzione di «una classificazione delle strutture che tenga conto della diffusione di best practices ed estendendo l’IVA agevolata delle strutture ricettive ai Marina Resort».
In linea con tale indicazione, la disposizione censurata ha definito i Marina Resort identificandoli nelle «strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato», e ne ha subordinato la configurazione come strutture ricettive all’aria aperta al rispetto di «requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo». Ha anche provveduto ad individuare nel comma 2 le risorse necessarie a coprire il minor gettito derivante dall’applicazione dell’IVA agevolata ai Marina Resort, qualificati come strutture ricettive all’aperto, ravvisandole nelle «somme versate entro il 15 luglio 2014 all’entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e mercato».
In attuazione delle richiamate previsioni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, inoltre, adottato, in data 3 ottobre 2014, sentito il parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un decreto che individua i «requisiti minimi ai fini dell’equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all’aria aperta». In esso sono elencati, fra l’altro, gli impianti (elettrico, idrico, di comunicazione ed allarme in caso di emergenza, di illuminazione, di rete fognaria, di prevenzione incendi), i servizi (di vigilanza, di pulizia, di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e le attrezzature (igienico-sanitarie, di pronto soccorso, di ristoro) indispensabili, in vista della configurazione come strutture ricettive all’aperto, con le caratteristiche prima indicate, in modo da assicurare la tutela della sicurezza e dell’ambiente.
3.2.– Alla luce di quanto ricordato, non c’è dubbio che la disciplina contenuta nella norma censurata, in quanto volta ad identificare una peculiare tipologia di strutture turistico ricettive, in specie di quelle all’aria aperta, attiene alla materia del «turismo e industria alberghiera», che appartiene alla competenza legislativa regionale residuale (fra le tante, sentenze n. 171 e n. 80 del 2012). E’ chiara, al riguardo, l’enunciazione circa le finalità dell’intervento legislativo in esame, che intende «rilanciare le imprese della filiera nautica», in un’ottica di promozione unitaria del settore nautico-turistico in ambito nazionale ed internazionale.
E’ pur vero che la disciplina di cui si discute presenta profili strettamente intrecciati con materie di competenza del legislatore statale. E’ innegabile l’interferenza con il «sistema tributario» dello Stato, di cui alla lettera e) del secondo comma dell’art. 117 Cost., giacché una delle principali conseguenze della configurazione dei Marina Resort come strutture ricettive all’aperto, proprio in vista dell’obiettivo del rilancio delle imprese della filiera nautica, è quella di consentire l’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento alle prestazioni rese ai clienti in essi alloggiati, in linea con quanto accade per tutte le strutture turistico ricettive all’aria aperta, anziché dell’IVA al 22 per cento, prevista per le attività inerenti ai porti turistici.
Un altro stretto intreccio si ravvisa con il regime delle strutture dedicate alla nautica da diporto, delineato principalmente nel d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in specie all’art. 2. Questo settore rientra nella competenza concorrente in materia di «porti», rispetto alla quale spetta allo Stato definire i principi fondamentali. Non può, infine, tralasciarsi che, nell’identificazione dei requisiti necessari alla qualificazione delle strutture Marina Resort quali strutture ricettive all’aria aperta, rilevano anche esigenze di garanzia del rispetto di livelli omogenei di tutela della sicurezza e dell’ambiente, in tutto il territorio nazionale, connesse alla competenza esclusiva del legislatore statale, come, d’altro canto, risulta da quanto già stabilito nel d.m. 3 ottobre 2014, attuativo dell’impugnato art. 32, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014.
La disposizione impugnata si pone, dunque, all’incrocio di varie materie, alcune di spettanza delle Regioni, altre dello Stato. Tali molteplici competenze sono legate in un nodo inestricabile (in specie, sentenze n. 334 del 2010 e n. 50 del 2005), che non consente di identificare la prevalenza di una sulle altre, dal punto di vista sia qualitativo, sia quantitativo. Deve, pertanto, trovare applicazione il principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 1 del 2016), per cui, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze, qualora non risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l’intervento del legislatore statale, «purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008) e che può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell’intesa» (sentenza n. 1 del 2016).
3.3.– La disposizione impugnata demanda esclusivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il compito di stabilire i requisiti necessari a qualificare i Marina Resort come strutture turistico-ricettive all’aria aperta, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni. In tal modo essa vìola il principio di leale collaborazione che, nella specie, ha riguardo agli interessi implicati e alla peculiare rilevanza di quelli connessi alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Una tale collaborazione può dirsi adeguatamente attuata solo mediante la previa acquisizione dell’intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da considerare luogo di espressione e insieme di sintesi degli interessi regionali e statali coinvolti.
3.4.– In ragione dell’estensione (disposta al punto 2 del Considerato in diritto) della questione di legittimità costituzionale in esame al testo dell’art. 32, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 365, della legge n. 208 del 2015, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, nella parte in cui non prevede che la configurazione come strutture ricettive all’aria aperta delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La dichiarazione di illegittimità costituzionale è riferita al testo oggetto dell’impugnazione e a quello successivamente modificato, poiché la modifica legislativa, come in precedenza già illustrato, non è tale da soddisfare la Regione ricorrente o da alterare i termini del quadro normativo
».

Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale

Fonte:www.cortecostituzionale.it

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