(Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 3 dicembre 2015, n. 2840)
«Va, infine, esaminata l’ultima questione posta da parte ricorrente in ordine alla richiesta di esenzione del contributo unificato per il ricorso per motivi aggiunti, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, V, 6 ottobre 2015 in C-61/14, che ha affermato che la legge italiana che prevede contributi multipli in caso di ricorsi avverso la medesima aggiudicazione non contrasta col diritto comunitario, ma anche che spetta al giudice nazionale accertare se gli oggetti dei ricorsi “non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente”, e, nel caso, di “dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”.
Come premesso, nel caso in esame, il ricorso per motivi aggiunti non amplia l’oggetto della controversia, limitandosi a ribadire le medesime censure riferite, per altro per illegittimità derivata, all’intervenuta aggiudicazione definitiva.
Consegue l’accoglimento della domanda».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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