Edilizia e urbanistica

E’ illegittima la pronuncia della decadenza dal titolo edilizio per decorso del termine triennale per l’ultimazione dei lavori nell’ipotesi di sopravvenienza di fatti impeditivi non imputabili a comportamento inerziale del concessionario, ma a fatti o atti dell’Amministrazione comunale che lo ha rilasciato (nella fattispecie, il Tar ha ritenuto che i lavori assentiti e regolarmente avviati fossero stati ostacolati dalla reiterata emissione, da parte del Comune, di provvedimenti interdittivi di sospensione, sì da rendere evidente la non esigibilità della presentazione di alcuna istanza di proroga da parte della società interessata).

(Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 31 luglio 2015, n. 365)

«Il Collegio – che dà per nota la vicenda fattuale/amministrativa all’origine del presente giudizio, per la cui ricostruzione rinvia, occorrendo, alla lettura degli atti delle parti e della documentazione dimessa dalle medesime – ritiene, invero, condivisibili le deduzioni svolte da parte ricorrente con il I e il II motivo di gravame, laddove viene denunciata l’illegittimità dell’ordinanza impugnata:
a) per non aver tenuto conto del fatto che il rispetto del termine triennale per l’ultimazione dei lavori di cui all’art. 23 della l.r. 11 novembre 2009, n. 19 è stato precluso dalla reiterata emissione da parte del Comune di provvedimenti interdittivi di sospensione dei lavori, ultimo dei quali quello sine die in data 29 novembre 2008, della cui natura provvedimentale e idoneità a impedire il regolare svolgimento dei lavori assentiti non v’è motivo di dubitare. Al riguardo, devesi, invero, evidenziare che tale provvedimento, nel quale si legge che “questo Comune ribadisce che al momento attuale, in assenza di determinazione conclusiva sull’indagine in corso, l’ordinanza di sospensione n. 32 del 13.8.2007 rimane valida ed efficace”, è da ritenersi in grado di ingenerare affidamento non colpevole sulla propria validità ed efficacia sino a quando non viene annullato in autotutela dalla stessa Amministrazione che lo ha posto in essere o, in sede giurisdizionale, a seguito di domanda della parte che ne risulta incisa in senso pregiudizievole. Orbene, nel caso di specie, non consta né che il Comune
[…]si sia autonomamente attivato per caducare o per lo meno rettificare e/o chiarire in parte qua l’effettiva portata dell’atto di che trattasi (che, invece, solo ora, a distanza di quasi 4 anni dalla sua emissione, pretenderebbe di “declassare” ad antecedente irrilevante e improduttivo di effetti), né che l’odierna ricorrente abbia agito a tal fine nella presente sede. Sicché, appaiono del tutto inconferenti le argomentazioni e considerazioni motivazionali svolte dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune […] nell’ordinanza gravata sulla natura, ritenuta assenza di efficacia giuridica e vizi di legittimità dell’atto in data 29 novembre 2008. Il senso letterale di tale atto è sin troppo esplicito e le circostanze fattuali che ne hanno accompagnato e suggerito l’emissione non possono che portare a ritenere che esso recasse un ordine cogente – di natura provvedimentale – di sospensione dei lavori, che la società destinataria non potesse che ottemperarvi, anche avuto riguardo alle ulteriori conseguenze pregiudizievoli cui si sarebbe esposta se l’avesse disatteso, e soprattutto che, proprio in ragione della sua (dichiarata) correlazione con l’indagine in corso, fosse del tutto svincolato dal termine ordinario di durata degli atti di sospensione dei lavori emessi ai sensi dell’art. 42, comma 4, della l.r. citata.
Nel caso specifico, paiono, dunque, quanto mai calzanti i precedenti giurisprudenziali citati da parte ricorrente, nei quali viene condivisibilmente affermata l’illegittimità della pronuncia della decadenza dal titolo edilizio per decorso del termine triennale per l’ultimazione dei lavori nell’ipotesi di sopravvenienza di fatti impeditivi non imputabili a comportamento inerziale del concessionario, ma a fatti o atti dell’Amministrazione comunale che lo ha rilasciato (cfr. C.d.S., IV, 18 maggio 2012, n. 2915; id. 15 luglio 2008, n. 3527; Tar Campania, Salerno, II, 10 febbraio 2012, n. 188; Tar Toscana, III, 12 luglio 2010, n. 2447).
E’ palese, infatti, che i lavori di ampliamento del campo di golf assentiti dal Comune – che sono stati regolarmente avviati entro il prescritto termine annuale a seguito di formale comunicazione di inizio lavori ritualmente inviata sia dopo l’ottenimento della concessione edilizia rilasciata in data 12 febbraio 2007, che dopo la concessione edilizia in sanatoria del 29 maggio 2008 – sono stati impediti e ostacolati dagli atti di sospensione di cui dianzi s’è fatto cenno, sì da rendere evidente la non esigibilità della presentazione di alcuna istanza di proroga da parte della società interessata;
b) per non avere tenuto conto del fatto che i lavori erano già iniziati e che, al momento della sua emissione, la società concessionaria poteva ancora contare sul termine triennale di cui all’art. 23, comma 4, della l.r. 19/2009 per ultimarli, dato che le sopravvenute norme di piano impeditive ad ogni azione volta all’asportazione di ghiaia e sabbia da aree sportive destinate all’esercizio del golf (si rammenta, al riguardo, che il progetto presentato dalla
[società ricorrente] e assentito dal Comune prevedeva l’autofinanziamento per la realizzazione dell’ampliamento del campo di golf mediante prelievo e vendita dell’escavando materiale ghiaioso proveniente dagli interventi di modificazione morfologica e altimetrica del realizzando tracciato) sono state approvate con deliberazione del Consiglio comunale in data 21 luglio 2011, n. 39 e, dunque, il detto termine sarebbe scaduto appena nel luglio 2014. Il Comune ha, infatti, disatteso la citata norma regionale, pacificamente vigente all’epoca nella Regione Friuli Venezia Giulia, laddove prevede, per l’appunto, che in caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il permesso di costruire decade di diritto, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni “dall’efficacia delle previsioni contrastanti”.
Ne deriva la conseguente illegittimità anche dell’ordine di ripristino contenuto nell’ordinanza gravata, dato che il medesimo assume a presupposto fattuale l’inadempienza nell’esecuzione del progetto, che, per le ragioni dianzi evidenziate, non è ravvisabile nel caso in esame.
Nessun rilevo assume, quindi, la circostanza di come si atteggi tale ordine ovvero se come conseguenza necessitata dalla decadenza pronunciata o come obbligo derivante dall’applicazione dell’art. 9 della convenzione accessoria alla concessione, dato che ciò che rileva e accomuna le due “motivazioni giuridiche” spese a sostegno della sua emissione è la detta inadempienza, come si ritrae, peraltro, agevolmente anche dalla piana lettura del provvedimento impugnato, ove il Comune evidenzia molto opportunamente che “(…) l’obbligo di messa in pristino fondato sulla normativa vigente in materia urbanistica coincide con il sostanziale obbligo dell’art. 9 della convenzione (…)”.
Ciò rende, altresì, evidente anche la ragione per cui questo Collegio ha ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione l’eccezione preliminare di rito sollevata dalla difesa del Comune.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni dianzi svolte (e assorbite le ulteriori doglianze proposte dalla ricorrente) il ricorso è da ritenersi fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato
».

Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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