Comuni e Province, Enti locali, Ordine pubblico, Prefetture-UTG, Pubblica sicurezza

Scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose: occorrono, in ogni caso, elementi sufficienti, univoci e coerenti, volti a far ritenere sussistente un collegamento tra l’amministrazione comunale sciolta e i gruppi criminali (nella fattispecie, il Tar ha ritenuto illegittimo il decreto di scioglimento, in quanto il materiale raccolto nel corso dell’istruttoria amministrativa non consentiva di trarre un’univoca interpretazione delle circostanze di fatto evidenziate, alla stregua di un criterio congruenza, ragionevolezza e proporzionalità, quali indici di un fenomeno di infiltrazione mafiosa in atto).

(Tar Lazio, Roma, sez. I, 12 marzo 2015, n. 4060)

«Quanto alle dedotte censure di merito, volte a far constatare l’assenza di fenomeni d’infiltrazione mafiosa, occorre premettere che il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere di scioglimento per infiltrazioni delinquenziali ha per oggetto il profilo di diritto amministrativo concernente il procedimento che precede la decisione dell’organo politico garante della legalità e dell’unità della Repubblica (il Presidente) e pertanto non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione, e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 665).
23 – A tale riguardo, la proposta ministeriale dà adeguatamente conto di fatti storicamente verificatisi e accertati e quindi concreti, che sono stati ritenuti manifestazione di un quadro indiziario complessivo di situazioni di condizionamento e di ingerenza nella gestione dell’ente comunale, tali da evidenziare una gestione amministrativa poco lineare, che renderebbe ragionevolmente plausibile che l’attività dell’ente possa non essere impermeabile a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata.
24 – Dal provvedimento impugnato non emerge, peraltro, il legame causale intercorrente tra i presupposti in concreto riscontrati e la deviazione dell’azione dell’ente dal perseguimento dei propri fini istituzionali. Tale legame costituisce invece, evidenzia il Collegio, il punto nodale della motivazione del provvedimento. La motivazione appare, pertanto non adeguata ed indice di un’attività istruttoria non in linea con i requisiti richiesti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 103/1993.
25 – Infatti, il provvedimento in esame deve essere la risultante di una ponderazione comparativa tra valori costituzionali parimenti garantiti, quali l’espressione della volontà popolare, da un lato, e la tutela, dall’altro, dei principi di libertà, uguaglianza nella partecipazione alla vita civile, nonché di imparzialità, di buon andamento e di regolare svolgimento dell’attività amministrativa, rafforzando le garanzie offerte dall’ordinamento a tutela delle autonomie locali.
26 – E’ vero che nell’ipotesi dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, considerato che non si richiede né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l’amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili, ma occorrono in ogni caso sufficienti elementi univoci e coerenti volti a far ritenere un collegamento tra l’amministrazione e i gruppi criminali.
Ciò non si verifica nel caso di specie, in quanto, così come osservato dal Collegio già in fase cautelare e così come ulteriormente confermato da un attento e ponderato esame della relazione integrale acquisita dall’Amministrazione, il materiale raccolto nel corso dell’istruttoria amministrativa, pur di particolare ampiezza e di estrema complessità, non consente di trarre un’univoca interpretazione delle circostanze di fatto evidenziate, alla stregua di un criterio congruenza, ragionevolezza e proporzionalità, quali indici di un fenomeno di infiltrazione mafiosa in atto, considerato che i denunciati contatti con la criminalità organizzata hanno riguardato in primo luogo non l’amministrazione oggetto del provvedimento impugnato e la relativa maggioranza consiliare, bensì ambiti politici vicini a precedenti Gruppi politici oggi di minoranza, che le denunciate frequentazioni –essenzialmente di tipo personale e privato e quindi sostanzialmente estranee, salvo casuali ed occasionali momenti, all’esercizio di funzioni pubbliche- vanno inquadrate nella “fisiologica” possibilità di rapporti personali ed affettivi nell’ambito della ristretta comunità presente in un piccolo Comune, e che le affermate irregolarità dell’attività della struttura amministrativa comunale, in parte ancora da accertare ma, evidentemente, da contrastare in ogni caso, non sembrano però riconducibili ad un disegno unitario da cui possano evincersi fenomeni in atto d’infiltrazione mafiosa presso gli organi di direzione politica, ove non suffragate da ulteriori specifiche circostanze atte a dimostrare la coltivazione, o comunque la copertura, o comunque la mancata vigilanza, da parte dei nuovi vertici politici, di eventuali derive di contiguità della gestione degli uffici amministrativi comunali con la criminalità organizzata.
27 – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, avendo questo Tribunale accertato la mancata verifica, da parte dell’Amministrazione dell’Interno e dei suoi organi che hanno proceduto all’istruttoria, di un ragionevole livello di certezza circa la sussistenza di elementi almeno indiziari d’infiltrazione mafiosa idonei a consentire una così drastica deroga dal principio di rappresentanza democratica, discendendone l’annullamento di tutti gli atti extra ordinem impugnati e –quindi- il conseguente obbligo dei soggetti che, su tale base, sono attualmente preposti al Governo dell’Ente locale in esame (ed i cui atti perfezionati medio tempore restano validi, osserva il Collegio, secondo il generale principio di continuità dell’azione amministrativa, di cui è espressione anche la salvaguardia a certe condizioni dell’operato del mero funzionario di fatto) di consentire l’immediato ripristino delle precedenti condizioni di legalità democratica, mediante il tempestivo passaggio delle consegne ai ricorrenti, ovvero ai precedenti titolari, democraticamente investiti delle proprie funzioni ma illegittimamente revocati dai propri incarichi
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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