Appalti pubblici, Contratti pubblici

Al fine della verifica dell’adeguatezza dell’indicazione, ex art. 37, co. 4, d.lgs. n. 163/2006, delle parti del servizio concretamente affidate a ciascun operatore, deve tenersi sempre presente la natura del servizio oggetto dell’affidamento: qualora esso si caratterizzi per la sostanziale unitarietà della prestazione, ne consegue che è superflua l’indicazione in termini descrittivi delle “parti” di servizio svolte dai singoli componenti il raggruppamento, essendo tutti singolarmente ed egualmente abilitati all’esecuzione dell’intera prestazione (nella fattispecie, il Tar ha quindi respinto il motivo di ricorso con il quale l’ATI ricorrente contestava l’illegittimità dell’intervenuta specificazione, in sede di offerta del RTP primo classificato, delle quote di riparto del servizio fra i suoi componenti unicamente in termini percentuali).

(Tar Puglia, Lecce, sez. III, 5 febbraio 2015, n. 481)

«[I]nfondato in fatto e in diritto risulta […], a parere del Collegio, il secondo motivo di ricorso con il quale l’ATI ricorrente contesta l’ammissione alla gara e la definitiva aggiudicazione dell’appalto in favore del RTP primo classificato, a cagione dell’intervenuta specificazione in sede di offerta delle quote di riparto del servizio fra i suoi componenti unicamente in termini percentuali.
Ed invero, come chiarito dalla stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 22/2012, l’onere di indicazione delle “parti di servizio”, espressamente richiesto a pena di esclusione dall’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, come richiamato dall’art. 14 della lex di gara, al co. 8, deve essere interpretato alla luce di “un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica, nel senso che l’obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti di servizio, da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese”; adottando, pertanto, un approccio ermeneutico di tipo sostanzialistico, al fine della verifica dell’adeguatezza dell’indicazione delle parti di servizio affidate a ciascun professionista concretamente operata, deve tenersi sempre presente in primis la natura del servizio oggetto dell’affidamento che, nel caso di specie, si caratterizza per la sostanziale unitarietà della prestazione oggetto dell’appalto (come si deduce dalla circostanza che sotto la voce “prestazioni secondarie dell’intervento”, non è indicata alcuna ulteriore attività o prestazione di carattere scorporabile rispetto a quella principale di pianificazione) e, conseguentemente, per la superfluità di un’indicazione in termini descrittivi delle “parti” di servizio svolte dai professionisti componenti il raggruppamento, tutti singolarmente ed egualmente abilitati all’esecuzione dell’intera prestazione
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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