(Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 4 febbraio 2015, n. 53)
«Il ricorso, seguito da motivi aggiunti, impugna la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di autorizzazione (art. 87, del codice comunicazioni elettroniche, Cce- d.lgs. n. 259/2003), necessaria per realizzare una Stazione radio base (Srb) […], in uno al regolamento comunale per gli impianti Srb, al reg.to edilizio, al progetto e alla Nta del Prt consortile (parere obbligatorio del Consorzio Asi). Viene, infine, impugnata anche la determinazione dirigenziale n. 192/28.09.2012 (Suap) e il parere contrario del Comitato tecnico di valutazione, relativi alla programmazione annuale Srb 2012, nel citato sito.
In merito vi è stata già una sentenza breve (n.241/2013) di questo Tribunale che ha annullato il provvedimento di diniego del 20.12.2012.
Il Comune ha nuovamente opposto dei motivi ostativi per la realizzazione dei nuovi servizi “Long Term Evolution” (Lte), ritenendo l’area non idonea per essere la stessa contrassegnata come “zona rossa”.
Tale atto ha escluso il provvedimento assentivo, ma, in assenza di diniego espresso, si è realizzata una sospensione del procedimento a tempo indeterminato, tipica degli atti soprassessori, nonostante la richiesta espressa del rilascio di un “provvedimento conclusivo” (14.11.2013 prot.n. 130916-P del 22.11.2011).
La difesa del Comune eccepisce l’inammissibilità, in relazione alla natura dell’atto impugnato, e l’improcedibilità a seguito dell’intervenuto diniego di autorizzazione, di cui all’atto 18.04.2014 prot. 52401, notificato alla [ricorrente] in data 05.05.2014, nonché l’infondatezza dei motivi di gravame come illustrato nella memoria difensiva il 21.07.2014.
La domanda di parte è del 25.11.2013 e l’atto formale di comunicazione dei motivi ostativi è del 19.02.2013, ignorando l’art.87-bis del Codice comunicazioni elettriche (Cce), che stabilisce, per la collocazione di apparati sulle infrastrutture già esistenti, il termine di giorni trenta, dalla presentazione del progetto e della domanda, perché il Comune comunichi il suo diniego, dopo di che la “denuncia è priva di effetti”, un’espressione che vorrebbe significare la sua stessa irrilevanza ai fini degli sviluppi conclusivi del procedimento.
Trattasi comunque di una situazione analoga al meccanismo ipotizzato per il silenzio- assenso, sia per la necessaria certezza giuridica, sia perchè, mancando il provvedimento espresso di diniego, che è l’unico testualmente richiesto dalla norma, l’atto tacito possibile, è solo quello assentivo, che, in quanto tale, andrebbe sempre preventivamente caducato.
Il Comune, nel caso in esame, ha comunque emanato un provvedimento di diniego di autorizzazione in data 18.04.2014, notificato alla [ricorrente] 05.05.2014, la quale l’ha impugnato con i motivi aggiunti (16.06.2014), censurandolo espressamente (p.6).
I motivi aggiunti sono ammissibili e procedibili.
Va primariamente osservato che i servizi di rete sono di “interesse generale”, per il loro carattere di “pubblica utilità”, e costituiscono “opere di urbanizzazione primaria” che, come tali, devono avere una loro diffusione su tutto il territorio comunale, per la fruibilità da parte dei cittadini.
Altra precisazione da fare “ex ante”, è che rientra, tra i compiti dello Stato, quello di definire gli “standard” di protezione dall’inquinamentto elettromagnetico (l. n. 36/2001 e C. cost. n. 103/2006), con la fissazione delle soglie di esposizione da rispettare in modo assoluto.
Il Comune, in sede d’indicazione dei “criteri localizzativi e degli standard urbanistici”, deve attenersi ai limiti di sua comptenza, non potendo sacrificare la pianificazione nazionale degli impianti di rete, in base ad altre non motivate considerazioni (C.S., VI, n. 44/2013).
La suddivisione territoriale comunale, pertanto, non significa avere la possibilità d’inibire alcune zone cittadine, all’installazione degli impianti di telecomunicazione, dovendo il servizio generale e di pubblica utilità, coprire tutto il territorio comunale (C.S., VI, n. 2436/2010).
Il potere regolamentare comunale non può stabilire divieti generalizzati per la tutela della salute, cui ha già provveduto lo Stato (Tar Pe ,I, n. 1095/2008 e n. 375/2009), utilizzando in modo surrettizio le competenze edilizio- urbanistiche (C.S., VI, n.2434/2010 e n.3888/2011).
Si può, quindi, puntualizzare con l’affermare che i “criteri di localizzazione” dei Comuni sono possibili, se non sono finalizzati a porre “limitazioni territoriali” illegittime, anche perché i servizi di rete, che a loro volta sono in continua evoluzione, devono utilizzare le nuove tecniche, rendendole disponibili a tutti i cittadini.
Il Comune, nella presente fattispecie, ha opposto alla [ricorrente] una serie d’impedimenti che, sono stati puntualmente riscontrati e tali da poter procedere nell’attuazione dei propri servizi; eventuali carenze, non giustificano l’arresto dell’autorizzazione, avvenuto senza alcun fattivo apporto costruttivo da pare dell’Amministrazione, la quale non ha considerando la specificità del procedimento di cui all’art. 87 c.c.e., nè il suo valore di opera di urbanizzazione primaria. Quello della [ricorrente], è un servizio di fornitura universale della “banda larga”, cui va assicurata sia la “neutralità tecnologica”, sia la piena concorrenza (C.cost. n.272/2010), senza aggravi pecuniari, nonché il rispetto della normativa comunitaria.
Tra i rilievi fatti, c’è l’omesso parere del Consorzio industriale che, invero, si appalesa un autentico aggravio procedimentale, in pieno contrasto con gli artt. 87 e 87-bis del C.c.e., che non vi fanno alcun cenno, e che comunque sarebbe un adempimento del tutto irrilevante ai fini del rilascio dell’autorizzazione, essendovi già un traliccio abilitato e funzionante, quale parte integrante dell’unitaria rete nazionale.
Il ricorso è accolto e le spese seguono la soccombenza come per legge».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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