(Tar Veneto, sez. III, 27 gennaio 2015, n. 105)
«[V]a osservato che la previsione normativa di cui all’art. 9 della legge 447/95 è caratterizzata dal prevedere l’emissione di misure temporanee e provvisorie al fine di porre immediato rimedio ad emissioni sonore nocive, in quanto risultate in misura superiore ai limiti di legge (3DB).
Orbene, va innanzitutto evidenziato che le indagini non sono state effettuate correttamente, atteso che le rilevazioni del livello di rumore ambientale e di quello residuo sono state effettuate in giornate diverse, nelle quali diversa è la frequentazione del locale da parte degli avventori e la stessa programmazione delle attività all’interno della struttura.
Invero, le misurazioni del rumore ambientale sono state effettuate nella notte tra sabato e domenica 9 e 10 agosto, mentre le rilevazioni del rumore residuo sono state effettuate nella notte di mercoledì 13 agosto.
Ciò rende quindi inattendibile sotto il profilo tecnico il risultato delle rilevazioni effettuate, che diversamente avrebbero dovuto tenere conto del livello di emissioni sonore nello stesso contesto temporale (senza contare, altresì, l’incidenza derivante dalla circostante antropizzazione e dalla presenza della strada a intenso scorrimento veicolare posta anch’essa nelle immediate vicinanze della struttura e delle abitazioni considerate).
Come sostenuto in fattispecie analoga, “Le due misurazioni e, quindi, la rilevazione del limite differenziale, sarebbero dovute avvenire nello stesso momento o, quantomeno, alle stesse condizioni di rumorosità dell’ambiente circostante residuo. Sarebbe bastato, allo scopo, misurare il rumore ambientale immediatamente prima dell’apertura della discoteca, oppure attendere la chiusura del locale della ricorrente, ma nello stesso sabato notte, ed effettuare in quel momento la misurazione del rumore ambientale residuo” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, n. 243/2014).
A tali profili si aggiungono le ulteriori considerazioni derivanti dalla natura stessa dell’ordinanza impugnata e delle misure con essa imposte.
Invero, se, come appare pacificamente dal dettato normativo, è possibile il ricorso a tale strumento ogni qual volta sia necessario assumere provvedimenti immediati a carattere provvisorio per impedire il propagarsi delle emissioni sonore moleste, è altrettanto evidente che nel caso di specie, per quanto riguarda i punti 2 e 3 dell’ordinanza, il Sindaco ha imposto misure prive del carattere della temporaneità e provvisorietà, essendo stata ordinata l’adozione di misure di mitigazione e di un piano di bonifica acustica.
Considerato che nella specie nessuna considerazione è stata svolta circa l’attuale sistema predisposto dalla società per contenere le emissioni sonore, soprattutto in ordine all’inadeguatezza dello stesso in ragione delle rilevazioni effettuate, è comunque evidente che dette misure contrastano ed esorbitano dai presupposti e dalla ratio in base alla quale è possibile per il Sindaco assumere l’ordinanza contingibile ed urgente di cui al richiamato art. 9.
Conseguentemente, per le suddette ragioni, fermo restando quanto statuito al punto 1 dell’ordinanza circa il dovere della società di rispettare i limiti di legge per quel che riguarda le emissioni sonore e fatto salvo in ogni caso – persistendo i disturbi – il potere dell’amministrazione di procedere nuovamente alle rilevazioni secondo modalità e tempistiche corrette, il ricorso è meritevole di accoglimento con riguardo ai successivi punti 2 (fermo restando il dovere del ricorrente di attivare e rendere efficaci i sistemi esistenti e già operativi di contenimento delle emissioni) e 3 dell’ordinanza, nella parte in cui impongono ulteriori misure di contenimento delle emissioni a carattere definitivo e la predisposizione di un piano di bonifica acustica entro il termine ivi assegnato».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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