Edilizia e urbanistica, Procedimento amministrativo, Processo amministrativo, Risarcimento del danno

Quantificazione del danno da ritardo: il Tar Abruzzo riepiloga le diverse tipologie di fattispecie che rientrano astrattamente in tale composita categoria e, con specifico riferimento al caso di specie, indica, ex art. 34, co. 4, c.p.a., i criteri di quantificazione del pregiudizio subito dalla ricorrente per il ritardo nell’emanazione del provvedimento richiesto – l’approvazione di un progetto per la realizzazione di un manufatto da adibire ad attività commerciale – ritenendo il danno pari al valore locatizio della superficie che la ricorrente avrebbe realizzato se il progetto fosse stato tempestivamente approvato, detratti i costi che la società avrebbe sostenuto per la realizzazione del progetto, oltre interessi legali e rivalutazione.

(Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 15 gennaio 2015, n. 33)

«[C]ome già osservato da questo Tribunale con la sentenza n. 548/2011, non c’è dubbio che il danno da ritardo quale componente risarcibile, per equivalente, della lesione di un interesse legittimo pretensivo è concetto cui sono riconducibili diversi contenuti cha spaziano dal diritto ad una prestazione (la tempestiva conclusione del procedimento) all’interesse al bene della vita che l’esecuzione della prestazione soddisfa (il rilascio del provvedimento favorevole).
Sicché nella composita categoria possono individuarsi diverse tipologie di fattispecie, fra loro distinte.
La dottrina ha enucleato, esemplificando: a) l’ipotesi in cui il ritardo, produttivo del danno, è derivante dal fatto che l’amministrazione ha dapprima adottato un provvedimento illegittimo, sfavorevole al privato (ad es., diniego di costruire), e successivamente ha emanato un altro provvedimento, legittimo e favorevole, a seguito dell’annullamento, in sede giurisdizionale, del primo atto; b) l’ipotesi in cui l’assenza di un provvedimento determina danni gravosi per il soggetto interessato e il privato invoca tutela risarcitoria per danni generati dal ritardo con cui l’amministrazione ha adottato un provvedimento a lui favorevole, ma emanato con ritardo rispetto al termine previsto per quello specifico provvedimento (ad es. permesso di costruire rilasciato con ritardo); c) l’ipotesi, ancora diversa, in cui il provvedimento amministrativo, legittimo, ma emanato con ritardo, è sfavorevole per il privato, che lamenta il danno per non aver ottenuto il tempestivo esame della propria istanza e per non aver appreso entro i termini previsti l’esito negativo del procedimento.
Il caso in esame, per le modalità in cui il procedimento amministrativo e le connesse vicende giurisdizionali si sono svolte, può ricondursi alla lett. b), posto che la società ricorrente lamenta la causazione di danni discendenti dal ritardo nell’emanazione dell’atto richiesto, l’approvazione del progetto planivolumetrico di coordinamento.
In sostanza, la società ricorrente ha conseguito il bene della vita cui aspirava ed ha proposto domanda risarcitoria per i danni conseguenti al ritardo con cui questo conseguimento è avvenuto.
Ciò premesso, osserva il Collegio che non vi è dubbio che sussista il diritto al risarcimento del danno da ritardo ex artt. 2 bis della legge 241 del 1990 e 30 c.p.a., in relazione alla intervenuta violazione dei termini del procedimento da parte del Comune resistente, peraltro accertata in sede giurisdizionale.
Peraltro, le circostanze che il progetto sia stato presentato in risposta ad un bando emanato dalla stessa Amministrazione comunale, che abbia conseguito tutti i pareri favorevoli dal Comune, che peraltro ha anche approvato una specifica variante al PRG
[…], e dalla Soprintendenza, nonché l’autorizzazione paesaggistica, che sia decorso un lungo tempo dalla presentazione del progetto stesso e dalla istanza di sollecitazione per la sua approvazione rendono evidente che l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento sia imputabile a colpa dell’Amministrazione.
Accertata, ad opera della sentenza n. 873/2013, la colposa violazione dei tempi procedimentali da parte dell’Amministrazione comunale, deve ora il Tribunale verificare se da essa sia derivato un pregiudizio alla società ricorrente e, in caso di risposta affermativa, quale sia la sua entità.
Nel caso di specie, come si è detto, parte ricorrente non ha chiesto il risarcimento del danno da ritardo in quanto tale, ossia derivante dalla mera violazione dei tempi certi del procedimento, intendendo conseguire il ristoro del danno cagionatogli dal tardivo rilascio del provvedimento richiesto e favorevole.
Infatti, ciò che la società ricorrente chiede è che l’Amministrazione comunale sia condannata a risarcire il pregiudizio che ha subito per aver conseguito, con diversi mesi di ritardo, l’approvazione del progetto presentato. Poiché si trattava di un progetto per la realizzazione di un manufatto da adibire ad attività commerciale in sostituzione di quelli già esistenti, si può concordare con parte ricorrente e ritenere che il pregiudizio subito a causa della colposa inerzia del Comune resistente sia da ravvisare nell’impossibilità di sfruttare economicamente l’area di sua proprietà.
In particolare, come risulta dalla consulenza tecnica depositata in atti da parte ricorrente, le cui conclusioni appaiono parzialmente condivisibili in quanto adeguatamente motivate e prive di errori logici e, peraltro, non contestate da parte resistente, qualora il progetto fosse stato approvato, la società avrebbe potuto realizzare una superficie a destinazione commerciale di mq 363,79 e una a destinazione uffici di mq 118,11. Rispetto alla superficie attualmente nella sua disponibilità, avrebbe avuto un incremento di 511,46 mq di superficie commerciale e di 76,31 mq di superficie per uffici.
È di questa superficie – che la società avrebbe potuto realizzare in aggiunta a quella esistente – che si deve verificare e quantificare il valore economico.
Poiché si tratta di superfici da destinare ad uffici e a uso commerciale, appare logico, come fa la consulenza tecnica depositata da parte ricorrente, ritenere che il valore economico che, dalla loro realizzazione e dal loro conseguente sfruttamento, la società avrebbe tratto è pari al valore medio delle locazioni di immobili posti nella stessa zona e aventi la stessa destinazione.
A questo valore, va ovviamente detratto il costo per la loro compiuta realizzazione.
In conclusione, ritiene il Collegio che il pregiudizio subito dalla società ricorrente meritevole di ristoro sia pari al valore locatizio della superficie che essa avrebbe realizzato in aggiunta a quella già esistente, se il progetto fosse stato tempestivamente approvato (pari a 511,46 mq di superficie commerciale e a 76,31 mq di superficie per uffici).
Questo valore può ben essere calcolato sulla base del canone di locazione che la società ricorrente oggi percepisce per gli immobili aventi uguale destinazione e siti nella medesima area. Peraltro, il Collegio non ravvisa elementi per aumentare detto canone, non essendo stati dedotti e dimostrati dalle parti in causa.
Il valore locatizio così determinato andrà moltiplicato per il numero di mesi in cui si è protratta l’illegittima inerzia dell’Amministrazione comunale (dall’1.9.2011 – ossia dalla scadenza del termine per provvedere sull’istanza, non avendo il Comune dimostrato la vigenza di un diverso e più lungo termine per il procedimento in oggetto – al 2.4.2014, data di insediamento del Commissario ad acta).
Da questo importo va detratto l’importo dell’insieme dei costi che la società avrebbe sostenuto per la realizzazione del progetto.
Ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. il Collegio ritiene di poter stabilire i seguenti criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro il termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza:
calcolare, tenendo conto della somma che la società ricorrente percepisce, a titolo locatizio, dagli immobili aventi uguale destinazione e siti nella medesima area, il valore locatizio della superficie che la società ricorrente avrebbe realizzato in aggiunta a quella già esistente se il progetto fosse stato tempestivamente approvato (pari a 511,46 mq di superficie commerciale e a 76,31 mq di superficie per uffici);
moltiplicare questo importo per il numero di mesi in cui si è protratta l’illegittima inerzia dell’Amministrazione comunale (dall’1.9.2011 al 2.4.2014);
detrarre l’importo dell’insieme dei costi che la società avrebbe sostenuto per la realizzazione del progetto;
calcolare gli interessi al saggio legale sulla somma originariamente dovuta rivalutata anno per anno;
calcolare sulla somma complessiva dovuta, gli interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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