(Tar Toscana, sez. III, 11 novembre 2014, n. 1758)
«La società ricorrente invoca la gratuità degli interventi edilizi realizzati sulla base del disposto dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 10 del 1977 laddove si prevede la non debenza degli oneri concessori con riferimento a “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”, ritenendo che nella specie sussistano i presupposti applicativi della invocata disposizione normativa.
Il ricorso non può essere accolto.
L’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 10 del 1977 richiede, affinché un certo intervento edilizio risulti gratuito (cfr, da ultimo, la sentenza della Sezione n. 1596 del 2014), la ricorrenza di due requisiti, da un lato il “requisito oggettivo” (deve trattarsi della edificazione di opera pubblica o di interesse generale) e dall’altro il “requisito soggettivo” (essere opere realizzate da “enti istituzionalmente competenti”). Nella specie i suddetti requisiti non paiono sussistere. In particolare deve evidenziarsi che il soggetto richiedente è una società per azioni, che ha un oggetto sociale commerciale (mirando al “commercio sotto qualsiasi forma delle acque delle fonti e dei fanghi”: cfr. statuto societario sub doc. 1 di parte ricorrente) e che quindi non può rientrare nel concetto normativo di “enti istituzionalmente competenti”; è vero che la giurisprudenza estende l’applicazione dell’invocato art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 10 del 1977 anche oltre i confini soggettivi dell’ente pubblico, ma richiedendo che il soggetto privato non agisca per fini di lucro e abbia un “legame istituzionale con l’azione amministrativa volta alla cura di interessi pubblici” (Cons. Stato, sez. 4^, 28.10.11, n. 5799; id. 8.11.2011, n. 5903), elementi assenti nella fattispecie. Qui si è in presenza di una società lucrativa che vuole “realizzare un nuovo padiglione” nel proprio stabilimento termale, attività edificatoria che non può dirsi sottratta al pagamento degli oneri concessori».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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