Appalti pubblici, Contratti pubblici

La cessazione dell’amministratore diviene opponibile ai terzi, tra i quali è da annoverare l’Amministrazione appaltante, solo a far data dall’iscrizione nel registro delle imprese, a meno che non si provi che l’altra parte ne abbia avuto comunque conoscenza (nella fattispecie, il Tar Calabria ha quindi ritenuto ininfluente, sul piano della legittimità degli atti impugnati, la circostanza che la domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni concernenti l’insussistenza di cause ostative erano state sottoscritte da un soggetto che, alla data di presentazione della domanda, non era più legale rappresentante e amministratore unico della società aggiudicataria, dal momento che la relativa iscrizione nel registro delle imprese era stata effettuata in un momento successivo).

(Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 ottobre 2014, n. 1697)

«[P]arte ricorrente rileva che la domanda di partecipazione alla gara […], nonché le dichiarazioni concernenti l’insussistenza di cause ostative erano sottoscritte [da Tizio], che alla data di presentazione della domanda (5 maggio 2009) non era più legale rappresentante e amministratore unico della società […] aggiudicataria della gara.
Precisa la ricorrente che fin dal 28 aprile 2009 amministratore unico della società era il socio
[Sempronia], come da verbale di assemblea ordinaria.
Ne conseguirebbe che, a partire da tale data,
[Tizio] non aveva titolo alcuno a sottoscrivere la domanda di partecipazione e a rendere le dichiarazioni prescritte, in quanto unico soggetto legittimato era la nuova amministratrice [Sempronia].
Osserva il Collegio che, in effetti, nell’assemblea del 28 aprile 2009 l’amministratore unico
[Tizio] si è dimesso ed è stata nominata la nuova amministratrice, che ha accettato subito.
L’art. 2383 c.c. dispone che “Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente”.
L’art. 2385 c.c., recante la rubrica “cessazione degli amministratori”, prevede, con riferimento alla rinunzia al’ufficio da parte dell’amministratore, che “…La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori (c.d. prorogatio).
L’art. 2385 c.c. prevede, però, che la cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.
L’art. 2193 c.c., primo comma, dispone che “I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”.
Nel caso di specie si trattava di amministratore unico ed essendo intervenuta subito l’accettazione (come risulta dal verbale di assemblea), il nuovo amministratore unico ha senz’altro assunto la carica e il precedente è cessato.
Risulta dagli atti che l’iscrizione nel registro delle imprese è stata effettuata in data 4 giugno 2009.
Ritiene il Collegio che, sulla base delle menzionate norme del codice civile, la cessazione dell’amministratore divenga opponibile ai terzi, tra i quali è da annoverare l’Amministrazione appaltante, solo a far data dall’iscrizione nel registro delle imprese, a meno che non si provi che l’altra parte ne abbia avuto comunque conoscenza. L’Amministrazione, al pari degli altri soggetti, deve essere in grado di verificare, all’occorrenza, che il soggetto con il quale contratta è abilitato a svolgere la relativa attività. In caso contrario, la stazione appaltante (così come ogni altro soggetto) non avrebbe mai la certezza di avere a che fare con la persona legittimata ad agire in nome e per conto della società (in materia, C.G.A. sez. giurisd., 13 dicembre 2013 n. 937).
La cessazione dalla carica
[di Tizio] e la nomina di un nuovo amministratore unico non possono, pertanto, avere influenza sul piano della legittimità degli atti impugnati».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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