(Tar Toscana, sez. III, 3 ottobre 2014, n. 1515)
«Con il primo mezzo parte ricorrente evidenzia che non sussisterebbero nella specie i presupposti per la declaratoria di decadenza del permesso di costruire, avendo essa avviato l’inizio dei lavori nel termine annuale, da computarsi dalla data di ritiro del permesso di costruire, e contestando parte ricorrente gli accertamenti svolti dall’Amministrazione e i profili probatori sui quali la parte pubblica fonda il proprio assunto di mancato avvio dei lavoro nell’anno (in particolare le fotografie tratte da Google Maps).
La censure è infondata.
Rileva il Collegio che non vi è neppure necessità di affrontare la questione, sulla quale la ricorrente si diffonde, relativa alla idoneità delle fotografie tratte da Internet a dimostrare che nell’ottobre 2011 i lavori di cui al permesso di costruire in considerazione non sarebbero ancora stati avviati; infatti tale questione è superata dalla infondatezza dell’assunto stesso di parte ricorrente secondo cui l’avvio di esecuzione che essa avrebbe posto in essere nei primi giorni di gennaio 2011 sarebbe idoneo ad escludere la pronuncia di decadenza; infatti parte ricorrente afferma di aver posto in essere in quel periodo “i primi lavori necessari, ovvero il picchettamento per determinare l’esatta posizione del nuovo capannone”, aggiungendo che “si evidenziava quasi subito, tolto il primo strato terroso, che vi era stata una sottovalutazione di quello pietroso inferiore”, affermando quindi il compimento di operazioni che, alla luce delle costante elaborazione giurisprudenziale, non risultano sufficienti a integrare “l’inizio dei lavori” di cui alla’art. 15 del DPR n. 380 del 2001. La giurisprudenza ha infatti chiarito che per aversi, “inizio dei lavori” tale da escludere la pronuncia di decadenza nel termine annuale dal rilascio del permesso di costruire, occorre aver dato avvio ad opere che denotino un , sicché sono inidonei a configurare un effettivo “inizio dei lavori” il mero spianamento del terreno o meri scavi di sondaggio o anche la “mera picchettatura” del terreno interessato dalla costruzione e il suo livellamento (TAR Torino, sez. 1^, 3 gennaio 2014, n. 2), che è quanto la ricorrente afferma di aver effettuato nella specie.
7 – Con il secondo mezzo parte ricorrente evidenzia le avversità che le hanno impedito di procedere più speditamente all’avvio dei lavori, come il rinvenimento di strati pietrosi o la pessima situazione metereologica che ha interessato la Maremma.
La censura è infondata.
Nella sostanza la ricorrente invoca la presenza di elementi di “forza maggiore” che le avrebbero impedito l’avvio tempestivo dei lavori. Osserva tuttavia il Collegio che la forza maggiore non può comportare una sospensione legale del termine di inizio e ultimazione dei lavori, semmai potendo legittimare una richiesta di proroga da parte dell’interessato all’Amministrazione, cui seguirà una valutazione dei fatti rappresentati da parte dell’ufficio pubblico competente; ne segue che la decadenza si verifica invece per l’oggettivo decorso del termine quando, come nel caso in esame, l’interessato non abbia presentato una tempestiva istanza di proroga del termine rappresentato all’Amministrazione l’essersi verificati fatti oggettivamente impeditivi all’avvio dei lavori (Cons. St., sez. 3^, 3 aprile 2013, n. 1870).
8 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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