L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un comunicato per la valorizzazione dell’istituto dell’accesso civico (art. 5 d.lgs. n. 33/2013), al fine di richiamare le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti indicati nell’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 alla responsabilità loro affidata dalla normativa e, al tempo stesso, di evidenziare le opportunità che l’istituto dell’accesso civico offre alla società civile per ottenere la pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi delle leggi vigenti.
L’ANAC sottolinea che chiunque – cittadini, imprese, associazioni e altri – rilevi l’omessa o incompleta pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, potrà avvalersi del diritto di accesso civico, facendo richiesta direttamente al Responsabile della trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo.
Solo in caso di mancata presenza, nei siti istituzionali delle amministrazioni, delle necessarie indicazioni relative all’istituto dell’accesso civico o di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, sarà possibile inoltrare segnalazioni all’ANAC.
Per le segnalazioni all’ANAC, dovrà essere utilizzata esclusivamente l’apposita procedura on line “Comunica con l’Autorità” (cfr. decisione dell’Autorità del 15 maggio 2014) disponibile sul sito http://www.anticorruzione.it, avendo cura di indicare gli estremi (data di invio) della richiesta di accesso civico inoltrata all’amministrazione, in assenza dei quali la segnalazione non verrà trattata. In caso di risposta ricevuta dall’amministrazione si richiede di chiarire, nel campo “note aggiuntive” del modulo, le ragioni per cui la stessa sia ritenuta incompleta o insoddisfacente.
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma
Fonte:www.anticorruzione.it
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.