Atto amministrativo, Corte costituzionale, Provvedimento amministrativo

Legge-provvedimento: la Corte costituzionale ribadisce che il passaggio dall’atto amministrativo alla legge implica un mutamento del regime di tutela giurisdizionale, tutela che dal giudice comune passa alla giustizia costituzionale, ma non determina, in quanto tale, una lesione del diritto a tale tutela.

(Corte costituzionale, 10 ottobre 2014, n. 231)

«La disposizione censurata, disponendo la revoca dell’incarico dirigenziale di Segretario generale del Consiglio regionale della Regione Molise «in essere» (nonché la risoluzione del connesso contratto di lavoro a tempo determinato) costituisce – come chiaramente, pur se non esplicitamente, dedotto dal rimettente – una legge-provvedimento, come è reso palese, sul piano soggettivo, dall’unicità del suo destinatario (l’indicato dirigente in carica) e, sul piano oggettivo, dal fatto che essa disciplina un aspetto (la revoca di un incarico dirigenziale «in essere») che è normalmente affidato non al legislatore, ma all’autorità amministrativa.
Come si è visto sopra, il giudice rimettente deduce che l’impugnato art. 2 della legge reg. Molise n. 14 del 2010 víola gli artt. 3, 24, primo comma, 111, secondo comma, e 113, secondo comma, Cost., esclusivamente sotto il profilo che la natura di legge-provvedimento dello stesso impedisce al suo destinatario di ottenere tutela giurisdizionale direttamente davanti al giudice comune – il quale non può, ovviamente, sindacare la legittimità di una legge – come sarebbe invece possibile in presenza di un atto dell’amministrazione; il che comporterebbe, per ciò solo, la lesione del principio di eguaglianza, sub specie dell’ingiustificata disparità di trattamento di situazioni eguali (art. 3 Cost.), del diritto di agire in giudizio, in particolare contro gli atti della pubblica amministrazione, per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (artt. 24, primo comma, e 113, secondo comma Cost.) e del principio di parità delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, Cost.).
Tale assunto del giudice a quo è, tuttavia, errato. Questa Corte ha infatti costantemente affermato che «la natura di “norma-provvedimento” […], da sola, non incide sulla legittimità della disposizione» (sentenza n. 270 del 2010) e che la legittimità costituzionale delle leggi-provvedimento – le quali non sono incompatibili «in sé e per sé, con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione» (ex plurimis, sentenza n. 85 del 2013) – deve essere «valutata in relazione al loro specifico contenuto» (ex plurimis, sentenze n. 275 del 2013, n. 154 del 2013, n. 270 del 2010), «essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore» (sentenza n. 288 del 2008). Con riguardo, in particolare, al profilo che qui interessa, questa Corte, anche recentemente, ha escluso che il passaggio dall’atto amministrativo alla legge comprometta il diritto alla tutela giurisdizionale – che sarebbe possibile invece esercitare in presenza di un atto dell’amministrazione – ribadendo «che “in assenza nell’ordinamento attuale di una ‘riserva di amministrazione’ opponibile al legislatore, non può ritenersi preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidate all’azione amministrativa […] con la conseguenza che il diritto di difesa […] non risulterà annullato, ma verrà a connotarsi secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale” (sentenza n. 62 del 1993)» (sentenza n. 85 del 2013). In sostanza, «il passaggio dall’atto amministrativo alla legge implica un mutamento del regime di tutela giurisdizionale, tutela che dal giudice comune passa alla giustizia costituzionale» (sentenza n. 20 del 2012), ma non determina, in quanto tale, una lesione del diritto a tale tutela.
Sulla base degli univoci precedenti, deve quindi concludersi nel senso della non fondatezza delle questioni sollevate, atteso che – contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice rimettente – l’impossibilità per il destinatario della disposizione censurata di ottenere tutela direttamente dal giudice comune non comporta, in quanto tale, la lesione del suo diritto alla tutela giurisdizionale, ma solo il trasferimento di tale tutela all’àmbito proprio della giustizia costituzionale. Ciò porta, altresì, ad escludere che tale trasferimento sia, di per sé, discriminatorio o suscettibile di alterare la parità delle parti nel processo.
Sotto quest’ultimo aspetto, deve ulteriormente osservarsi che, con la censura di violazione del principio di parità delle parti nel processo, il Tribunale rimettente sembra lamentare un’interferenza della disposizione impugnata con l’esercizio della funzione giurisdizionale; interferenza che, tuttavia, è manifestamente insussistente, non essendo ravvisabile, al momento dell’approvazione della legge, alcuna controversia o pronuncia giurisdizionale con le quali essa potesse interferire. Deve, quindi, escludersi che possa qui venire in rilievo la giurisprudenza di questa Corte che, con «riferimento alla funzione giurisdizionale, […] ha stabilito […] che non può essere consentito al legislatore di “risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie e di vanificare gli effetti di una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile, violando i princìpi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi” (sentenza n. 94 del 2009, conforme a sentenza n. 374 del 2000)» (sentenza n. 85 del 2013)
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.cortecostituzionale.it

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