(Tar Toscana, sez. I, 1° settembre 2014, n. 1409)
«[L]a ricorrente, con motivi aggiunti notificati il 5 dicembre 2013 e ritualmente depositati, ha impugnato anche tale atto.
In ordine alla tempestività di tale impugnazione viene contestato che la società abbia ricevuto formale comunicazione dell’atto in questione, conosciuto solo dopo il suo deposito in giudizio, non potendo attribuirsi alcun valore all’invio dell’atto a mezzo telefax ad una utenza non autorizzata allo scopo dall’interessata.
11. Si osserva, preliminarmente, che lo strumento fax è idoneo a realizzare l’effetto di conoscenza legale del provvedimento di aggiudicazione se la società destinataria di tale comunicazione ha previamente autorizzato, nella propria istanza di partecipazione, la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni inerenti alla gara anche mediante l’utilizzo del fax, così come disposto dall’art. 79, co. 5 bis, d.lgs. n. 163/2006 (T.A.R. Umbria, 4 aprile 2013, n. 217).
Nel caso di specie non vi è agli atti la prova che l’utilizzo del telefax sia stato espressamente autorizzato dal concorrente con indicazione del numero di fax del destinatario in sede di candidatura o di offerta, come previsto dalla norma appena citata, per il perfezionamento della comunicazione e per il conseguente decorso del termine d’impugnazione.
Ne discende che il ricorso per motivi aggiunti va considerato tempestivo e procedibile l’atto introduttivo del giudizio».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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