Appalti pubblici, Contratti pubblici

Anche in presenza di offerte economiche già conosciute è possibile rinnovare il solo segmento procedimentale relativo alla valutazione delle offerte tecniche, atteso che le offerte, pur non potendo mutare, possono però essere apprezzate nuovamente, senza violare la par condicio che è il valore protetto della segretezza delle offerte medesime, mentre il rischio di condizionamenti del giudizio della Commissione è evitabile mediante l’analiticità della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione, alle quali la Commissione è chiamata nel rinnovare il giudizio.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2014, n. 4514)

«[I]l Collegio non condivide la decisione cui perviene il giudice di primo grado, laddove annulla gli atti impugnati ai fini della ripetizione della gara.
Al riscontro dell’illegittimità della valutazione delle offerte tecniche non necessariamente deve, infatti, conseguire l’annullamento dell’intera gara (Cons. Stato, VI, 8 marzo 2012, n.1332, da cui non vi è ragione di discostarsi).
In forza del principio di conservazione dell’effetto utile degli atti giuridici (espressione dei principi di economicità e di buon andamento dell’azione amministrativa) è preferibile, infatti, la soluzione volta ad annullare il solo segmento procedimentale relativo alla valutazione delle offerte tecniche, rispetto alla soluzione opposta propugnata dal primo giudice, tesa ad invalidare tutta la gara, in tal modo venendosi a ledere la garanzia di effettività della tutela giurisdizionale in relazione all’interesse leso oggetto di tutela, essendo la pretesa del ricorrente soddisfatta dalla valutazione della sua originaria offerta in comparazione con le altre contestualmente presentate.
Quanto, poi, all’assunta impossibilità di rinnovare parzialmente una gara, in presenza di offerte già conosciute, occorre precisare che le offerte, pur non potendo mutare, possono però essere apprezzate nuovamente, senza violare la par condicio che è il valore protetto della segretezza delle offerte medesime, mentre il rischio di condizionamenti del giudizio della Commissione è evitabile mediante l’analiticità della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione, alle quali la Commissione è chiamata nel rinnovare il giudizio.
Conforta in tal senso la previsione dell’art. 84, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione. Il che vale anche nell’ipotesi di rinnovazione parziale della gara: che a determinate operazioni debba presiedere la medesima Commissione, è coerente con l’importanza primaria dell’omogeneità di giudizi espressi prima e dopo il provvedimento di annullamento. Del resto, la previsione della persistente identità della Commissione sarebbe priva di ragione in ipotesi di ripetizione dell’intera gara ab origine (compreso il bando), e si porrebbe in contrasto con la regola dell’art. 84, comma 10, che impone la nomina della Commissione solo dopo la presentazione delle (nuove offerte).
Come affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa Sezione, l’effetto caducante degli atti dell’intera gara potrebbe, invece, configurarsi nei casi diversi da quello in questione nei quali i motivi di annullamento ineriscano all’illegittima composizione della Commissione di gara o alla sua non idoneità tecnica, oppure alla condotta della Commissione seriamente lesiva dei doveri di imparzialità o che denotino un atteggiamento di prevenzione nei confronti di uno o più concorrenti o di favoreggiamento di altri, il che oggettivamente nella situazione di specie nemmeno è stato adombrato.
Del resto, anche l’Adunanza Plenaria con la sentenza 26 luglio 2012, n. 30 ha ritenuto possibile la rinnovazione da parte della stessa Commissione di gara del solo segmento di gara della valutazione dei progetti tecnici in luogo della ripetizione dell’intera gara, anche quando siano state già conosciute le offerte economiche dei concorrenti.
3. Per quanto esposto, dovrà essere rinnovato il solo tratto procedimentale relativo alla valutazione delle offerte che dovrà essere rinnovato ad opera della stessa Commissione di gara
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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