«La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nel fatto che [la società Alfa] avrebbe inoltrato, a consumatori, solleciti di pagamento redatti con modalità scorrette e comunicazioni volte a far chiamare un numero telefonico a pagamento. Con riferimento a quest’ultimo profilo, tra l’altro, non si ritiene che l’eccezione sollevata [dalla società Alfa], volta a ritenere che la fattispecie in esame non possa essere oggetto del procedimento, possa avere seguito, in considerazione del fatto che, sempre ai sensi del richiamato regolamento, “Resta impregiudicata la facoltà dell’Autorità di acquisire successivamente agli atti l’istanza di intervento per procedere d’ufficio ad un approfondimento istruttorio, fondato su elementi sopravvenuti o su una diversa valutazione delle priorità di intervento”.
28. Con riferimento al primo profilo oggetto di contestazione – rappresentato dal fatto che [la società Alfa] ha sollecitato il pagamento, su incarico di diversi committenti, di presunti crediti, non dettagliati o infondati o prescritti o comunque contestati, anche minacciando, in caso di mancato pagamento, azioni legali o specificando che “al fine di ritentare la composizione bonaria del Vostro debito, desideriamo informarvi che abbiamo predisposto la visita di un nostro funzionario che si recherà all’indirizzo su indicato o eventualmente presso il vostro posto di lavoro” – si rileva che il professionista, al fine di recuperare presunti crediti, ha inoltrato i suindicati solleciti, potendo ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto.
29. Ciò, nello specifico, sia con riferimento ai solleciti ove è stato prospettato il potenziale ricorso da parte del titolare del credito a forme di tutela in sede giudiziaria, rappresentando una minaccia di un’azione legale infondata, sia con riferimento a quei solleciti di pagamento in cui è stata prospettata la visita di un funzionario incaricato presso il domicilio o addirittura il luogo di lavoro dei consumatori interessati che, così come formulata, appare particolarmente intimidatoria ed aggressiva, nonché con riferimento ai crediti [della società Beta].
30. Riguardo a questi ultimi si rileva come molti crediti per i quali sono stati inoltrati i solleciti di pagamento fossero infondati o prescritti e che ciò potesse essere desumibile dallo stesso contratto d’acquisto – sia per le specifiche previsioni contrattuali, relative all’esonero di responsabilità previsto dalla cedente, relativamente all’esistenza dei crediti ed ai crediti non azionabili, ed al fatto che [omissis], sia per la netta sproporzione tra il notevole valore nominale dei crediti, di milioni di euro, ed il valore d’acquisto, di migliaia di euro [omissis] – e dalla data di scadenza delle fatture dei pagamenti richiesti, riportata sul retro degli stessi solleciti di pagamento, da cui risultano trascorsi più di cinque anni dalla maturazione dei crediti.
31. Con riferimento allo svolgimento dell’attività di recupero dei crediti […] acquisiti [dalla società Beta], si rileva, inoltre, che la responsabilità sia da imputare alla sola [società Alfa], in considerazione dell’incarico, conferito a quest’ultima [dalla società Beta], di svolgere le attività di recupero dei crediti, di gestire le relative posizioni e di esigere ed incassare i pagamenti.
32. Con riferimento al secondo profilo oggetto di contestazione, si rileva che [la società Alfa], al fine di tentare di recuperare presunti crediti, ha invitato i consumatori a chiamare un numero a pagamento, potendo ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere ad effettuare una chiamata ad una numerazione speciale a sovrapprezzo subendo i relativi oneri economici aggiuntivi.
33. Ciò, nello specifico, con riferimento a quelle comunicazioni, inoltrate a mezzo sms, in cui si rilevano urgenti “verifiche amministrative” o si avvisa della prossima azione legale (“La preghiamo cortesemente di contattarci per urgenti verifiche amministrative che la riguardano al numero 895. 895. 8915. Nostro riferimento pratica xxx” e “in relazione alla sua pratica dopo numerosi tentativi di contatto senza alcun riscontro avvisiamo della prossima azione legale. 895. 895. 8915. Nostro riferimento pratica xxx”), che, così come formulate, appaiono particolarmente intimidatorie ed aggressive.
34. In quest’ottica, l’accertata pratica commerciale aggressiva, complessivamente rappresentata dall’inoltro di solleciti di pagamento con modalità scorrette e da comunicazioni, a mezzo sms, volte a far chiamare un numero telefonico a pagamento, posta in essere [dalla società Alfa], appare non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato da parte del professionista “il normale grado della specifica competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività svolta.
35. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione risulta, per le ragioni e nei limiti esposti, scorretta e, in particolare, aggressiva, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati nonché aggressiva in quanto, mediante indebito condizionamento, idonea a limitare la libertà di scelta del consumatore e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso».
Fonte:www.agcm.it
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