Processo amministrativo

Se l’Amministrazione non ha preso parte al giudizio penale (nella fattispecie, conclusosi con una sentenza di assoluzione), non vi è un vincolo di giudicato che impedisce l’autonomo apprezzamento dei fatti oggetto degli impugnati provvedimenti da parte del giudice amministrativo, che ben può utilizzare come fonte anche esclusiva del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, purché le risultanze probatorie siano sottoposte a un autonomo vaglio critico svincolato dall’interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale, e purché la valutazione del materiale probatorio sia effettuata in modo globale e non frammentaria e limitata a singoli elementi di prova.

(Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2014, n. 3282)

«[A]i sensi dell’art. 652, comma 1, c.p.p.: “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75, comma 2”.
Pertanto, poiché l’amministrazione non ha preso parte al giudizio svoltosi dinanzi al Pretore
[…] che ha portato alla sentenza di assoluzione […], non vi è un vincolo di giudicato che impedisce l’autonomo apprezzamento dei fatti oggetto degli impugnati provvedimenti da parte del g.a.
Da ciò deriva che il giudice amministrativo, in mancanza di un espresso divieto di legge e in ossequio al principio dell’atipicità delle prove, ben può utilizzare come fonte anche esclusiva del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale conclusosi con sentenza non esplicante autorità di giudicato nei confronti di tutte le parti della causa amministrativa e ricavare gli elementi di fatto dalla sentenza e dagli altri atti del processo penale, purché le risultanze probatorie siano sottoposte a un autonomo vaglio critico svincolato dall’interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale, e purché la valutazione del materiale probatorio sia effettuata in modo globale e non frammentaria e limitata a singoli elementi di prova (Cons. St., Sez. IV, 5 aprile 2013, n. 1904)
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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