(Consiglio di Stato, sez. III, 14 marzo 2014, n. 1298)
«L’interessato propone appello contro la sentenza, relativamente al punto della compensazione delle spese. Deduce che nel sistema del codice del processo amministrativo la compensazione delle spese è ammessa solo a titolo di eccezione, e per ragioni che debbono essere specificamente motivate; ma in questo caso non è stata data nessuna motivazione e non è neppure possibile ipotizzare in che cosa consistano i supposti “giusti motivi”, giacché, in realtà, non ve ne sono.
L’appellante, inoltre, sottolinea che in primo grado era stata chiesta la distrazione delle spese in favore del difensore.
Resiste all’appello il Ministero, con atto di pura forma.
3. Il Collegio osserva che in effetti il codice del processo amministrativo, all’art. 26, richiama, fra gli altri, l’art. 92 del codice di procedura civile il quale consente la compensazione delle spese solo a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi che debbono essere specificamente indicati.
In questo caso, la sentenza ha compensato le spese senza dare altra motivazione che l’accenno a “giusti motivi” non meglio specificati.
E’ sostenibile che l’omessa motivazione del giudice di primo grado non impedisca al giudice di appello di confermare la statuizione, qualora sia in grado di riconoscere ed esplicitare esso stesso adeguate ragioni per disporre la compensazione. Ma in questo caso il problema non si pone, perché non si vedono le ragioni della compensazione a fronte del pieno accoglimento del ricorso di primo grado, basato sull’oggettivo ritardo dell’amministrazione nella definizione del procedimento.
Fra gli accessori dovuti per legge (che si aggiungono all’importo liquidato in dispositivo) vi è anche il rimborso del contributo unificato; in proposito si ricorda che il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente vittorioso nella lite è dovuto dall’amministrazione resistente anche in caso di compensazione delle spese (cfr. d.lgs. n. 115/2002, art. 13, comma 6-bis, ora comma 6-bis.1¸vedasi anche la sentenza di questa Sezione n. 4596/2011).
4. Pertanto l’Amministrazione va condannata al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio, con distrazione a favore del difensore.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l’amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese legali del primo grado. Condanna altresì l’appellato Ministero al pagamento delle spese legali del secondo grado.
Liquida le spese dei due gradi nell’importo complessivo di euro 2.000, oltre agli accessori dovuti per legge (incluso fra questi il rimborso del contributo unificato eventualmente versato)».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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