(Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 7 marzo 2014, n. 670)
«Con il secondo e con il quarto mezzo di gravame – che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa – la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 23 e 25 del D.Lgs. n.157/1995, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.157 del 1995, nonché violazione, per omessa applicazione, dell’art.3 della L. n.41 del 1990 (come recepita dalla L. reg. n.10 del 1991 ed eccesso di potere sotto vari profili, deducendo:
– che il Seggio di gara non ha valutato che “anche in assenza di benefici fiscali e/o contributivi” la ricorrente avrebbe comunque ottenuto un utile e che pertanto le giustificazioni da essa fornite erano da ritenere esaustive e l’offerta valida (id est: “non anomala”);
– e che, in sede ed ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta, l’Amministrazione ha condotto un’istruttoria approssimativa e sommaria.
La doglianza non merita accoglimento.
1.2.1. In sede di verifica dell’offerta (al fine di verificare se sia valida o anomala) l’onere di fornire giustificazioni esaustive incombe sul soggetto che subisce la verifica.
Sicchè era onere della ricorrente dimostrare che anche in mancanza dei benefici contributivi indicati, avrebbe ricavato utili sufficienti.
1.2.2. Per il resto, correttamente il Seggio di gara ha ritenuto che le giustificazioni che facevano leva sulla possibilità di ottenere sgravi contributivi e fiscali fossero generiche e non sufficientemente documentate (né, allo stato, documentabili).
Ed invero secondo un orientamento giurisprudenziale che il Collegio ritiene di condividere (CS, III^, 10.5.013 n.533; CS, I^; 3.3.2013 n.4881), le motivazioni che le ditte partecipanti a gare d’appalto forniscono per giustificare i ribassi rispetto al prezzo a base d’asta, devono riferirsi fatti certi ed attuali, e non – com’è avvenuto nella fattispecie – ad eventi futuri ed incerti.
Al riguardo non può non rilevarsi che il (presunto) risparmio economico derivante dallo sgravio fiscale al quale fa riferimento la ricorrente (in relazione all’acquisto dell’autocompattatore), appare incerto ed eventuale.
E ciò non senza rilevare che in precedenti analoghi la giurisprudenza ha affermato che la normativa agevolativa invocata dalla ricorrente in sede di verifica della validità della sua offerta (nella specie: L. n.407 del 1990 e L. reg. n.30 del 1997) non può essere utilizzata per consentire ai soggetti che se ne avvalgono di conseguire ulteriori benefici, quali – ad esempio – facilitazioni nelle pubbliche gare di appalto (TAR Sicilia, Catania, II^, n.2036/1999)».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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