Comuni e Province, Elezioni, Enti locali

Per il Tar Puglia, i consiglieri provinciali devono ritenersi legittimati, ai sensi dell’art. 14 l. della legge 21 marzo 1990, n. 53, ad autenticare le sottoscrizioni delle liste relative alle competizioni elettorali della Provincia di appartenenza nonché di tutti i Comuni ricadenti nel relativo territorio provinciale.

(Tar Puglia, Bari, sez. II, 14 febbraio 2014, n. 232)

«In una vicenda analoga a quella oggetto del presente gravame la Sezione, con la sentenza n. 1416/2013, aveva reputato di aderire al filone giurisprudenziale secondo il quale “il consigliere dell’ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera” (C.d.S., Sez. V, n. 2501/2013, che richiama le precedenti pronunce n. 1889/2012 e n. 2180/2012 ).
Il Collegio, in altre parole, pur non ignorando la sussistenza in materia di un orientamento di tenore opposto (cfr. Tar Basilicata, n. 457/2013), aveva inteso aderire al richiamato indirizzo, secondo il quale “gli organi politici, ai quali in via eccezionale la norma attribuisce questa potestà, possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel rispetto dei due requisiti concorrenti della territorialità e della pertinenza della competizione elettorale”.
3.2. Orbene, all’esito di una più approfondita riflessione, questo Tribunale ritiene di mutare l’orientamento in precedenza espresso, non potendo quest’ultimo ritenersi del tutto coerente, per un verso, con il tenore testuale della norma di cui al citato art. 14 L. n. 53/1990 e, per altro verso, con la ratio sottesa alla medesima disposizione.
3.2.1. Sotto il primo profilo non può non riconoscersi che l’art. 14, co. 1, L. n. 53/90, come modificato dall’art. 4 L. n. 120/99, lungi dal prevedere limitazioni di sorta ai fini del legittimo esercizio del potere di autenticazione delle firme, si limita a stabilire che “Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.
In quest’ottica, mentre appare conforme ai principi generali il riconoscimento di un limite territoriale all’esercizio del potere di autentica in discorso (come peraltro pacificamente affermato da costante giurisprudenza e, da ultimo, anche dall’Adunanza Plenaria n. 22/2013 del Consiglio di Stato), sembra invece dare luogo ad una ingiustificata opera di integrazione normativa, posta in essere in via pretoria, l’introduzione dell’ulteriore limite “funzionale” del diretto coinvolgimento nella competizione dell’ente del quale il consigliere è organo.
Del resto, sul piano della teoria generale in materia di interpretazione ed integrazione delle fonti normative, la disposizione in esame, nell’attribuire sic et simpliciter il potere di autentica ai consiglieri comunali e provinciali, appare formulata in modo sufficientemente chiaro da escludere la necessità di ricorrere ad interpretazioni di tipo estensivo (in claris non fit interpretatio), non consentendo peraltro di ravvisare la sussistenza di lacune che giustifichino il ricorso ad operazioni di tipo integrativo.
3.2.2. Sotto altro profilo, la tesi che afferma la necessaria presenza del requisito della cd. pertinenza (o funzionalità), ispirandosi ad un’impostazione di tipo restrittivo (che trova la sua giustificazione nel ritenuto carattere eccezionale del potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali), non appare compatibile con la ratio sottesa all’attribuzione – attraverso la modifica dell’art. 14 L. n. 53/90 – del potere di autentica ai consiglieri comunali e provinciali, consistente nell’esigenza di semplificare ed agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale.
Nel quadro così tracciato, ai fini della vicenda in esame, i consiglieri provinciali devono ritenersi legittimati, ai sensi dell’art. 14 L. n. 53/90, ad autenticare le sottoscrizioni delle liste relative alle competizioni elettorali della Provincia di appartenenza nonchè di tutti i Comuni ricadenti nel relativo territorio provinciale.
In senso analogo si registrano altre pronunce giurisprudenziali di primo e di secondo grado (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, n. 5558/2013; Id., n. 5563/2013)
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

Discussione

Non c'è ancora nessun commento.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Categorie

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog e ricevere notifiche di nuovi messaggi per e-mail.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: