(Tar Lazio, Roma, sez. I Ter, 14 gennaio 2014, n. 466)
«E’ controversa anche la clausola che impone la prestazione della cauzione provvisoria […].
La prescrizione – come ha correttamente rilevato la difesa della resistente – è pienamente coerente con quanto stabilito nella determinazione dell’AVCP n. 4/12, in tema di predisposizione di bandi tipo.
L’Autorità di Vigilanza ha infatti precisato che “l’art. 75 del Codice presenta un contenuto immediatamente prescrittivo e vincolante, tale per cui deve ritenersi che la presentazione della cauzione provvisoria configuri un adempimento necessario a pena di esclusione. La garanzia provvisoria assolve, infatti, allo scopo di assicurare la serietà dell’offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario. Pertanto, essa è un elemento essenziale dell’offerta e non un mero elemento a corredo della stessa”.
La censura deve essere pertanto respinta».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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