(Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. X, causa C-336/12, 10 ottobre 2013, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser c. Manova A/S)
«25 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio della parità di trattamento debba essere interpretato nel senso che osta a che un’amministrazione aggiudicatrice chieda a un candidato, dopo la scadenza del termine stabilito per il deposito delle candidature a un appalto pubblico, di comunicare i documenti descrittivi della sua situazione, come il bilancio pubblicato, comunicazione richiesta dal bando di gara, ma che non erano acclusi al fascicolo di candidatura depositato da tale candidato.
26 In via preliminare occorre ricordare che, se è pur vero che, in conformità all’articolo 21 della direttiva 2004/18, l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B di tale direttiva è disciplinata esclusivamente dagli articoli 23 e 35, paragrafo 4, della stessa, le regole fondamentali del Trattato e i principi generali del diritto dell’Unione sono applicabili a tali appalti qualora essi presentino un sicuro interesse transfrontaliero. Infatti, la Corte ha dichiarato che il regime istituito dal legislatore dell’Unione per gli appalti relativi ai servizi rientranti in tale allegato non può essere interpretato come ostativo all’applicazione dei principi che scaturiscono dagli articoli 43 CE e 49 CE, ai quali attualmente corrispondono, rispettivamente, gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 18 novembre 2010, Commissione/Irlanda, C 226/09, Racc. pag. I 11807, punti 29 e 31).
27 Dalle osservazioni presentate alla Corte sembra risultare che ciò avvenga nel procedimento principale, dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice stessa, poiché nel bando di gara si richiedeva, segnatamente, che i candidati fornissero una dichiarazione giurata in cui affermavano di essere in regola con i contribuiti sociali e fiscali non soltanto in Danimarca, ma anche, se del caso, nel loro Stato membro di stabilimento. Spetta tuttavia al giudice del rinvio provvedere agli accertamenti necessari al riguardo.
28 Tra gli obiettivi principali delle norme del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici figura quello di garantire la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri. Per perseguire tale duplice obiettivo il diritto dell’Unione applica in particolare il principio della parità di trattamento degli offerenti o dei candidati e l’obbligo di trasparenza che ne deriva.
29 L’applicazione del principio della parità di trattamento nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici non è dunque fine a se stessa, ma dev’essere intesa nell’ottica degli obiettivi che esso persegue.
30 Secondo una costante giurisprudenza, tale principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 3 marzo 2005, Fabricom, C 21/03 e C 34/03, Racc. pag. I 1559, punto 27 e la giurisprudenza citata).
31 Il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza ostano a qualsiasi trattativa tra l’amministrazione aggiudicatrice e un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, il che implica che, in linea di principio, un’offerta non possa essere modificata dopo il suo deposito, né su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice né dell’offerente. Ne consegue che l’amministrazione aggiudicatrice non può chiedere chiarimenti a un offerente la cui offerta essa ritiene imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2012, SAG ELV Slovensko e a., C 599/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 36 e 37).
32 La Corte ha tuttavia precisato che l’articolo 2 della direttiva 2004/18 non osta a che i dati relativi all’offerta possano essere corretti o completati su singoli punti, in particolare in quanto evidentemente necessitano di un semplice chiarimento, o al fine di correggere errori materiali manifesti (sentenza SAG ELV Slovensko e a., cit., punto 40).
33 In tale sentenza la Corte ha elaborato alcuni criteri che circoscrivono tale facoltà di chiedere per iscritto agli offerenti di chiarire la loro offerta.
34 Anzitutto, la richiesta di chiarimento di un’offerta, che può intervenire soltanto dopo che l’amministrazione aggiudicatrice ha preso atto di tutte le offerte, in linea di principio, deve essere indirizzata in maniera equivalente a tutti gli offerenti che si trovino nella stessa situazione (v., in tal senso, sentenza SAG ELV Slovensko e a., cit., punti 42 e 43).
35 Inoltre, la richiesta deve riguardare tutti i punti dell’offerta che richiedono un chiarimento (v., in tal senso, sentenza SAG ELV Slovensko e a., cit., punto 44).
36 Inoltre, tale richiesta non può condurre, da parte dell’offerente interessato, alla presentazione di quella che in realtà sarebbe una nuova offerta (v., in tal senso, sentenza SAG ELV Slovensko e a., cit., punto 40).
37 Da ultimo, in generale, nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone per quanto attiene alla facoltà di chiedere ai candidati di chiarire la loro offerta, l’amministrazione aggiudicatrice deve trattare i candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest’ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è rivolta (sentenza SAG ELV Slovensko e a., cit., punto 41).
38 Tale precetto, che riguarda le offerte presentate da offerenti, è applicabile ai fascicoli di candidatura depositati nell’ambito della fase di preselezione dei candidati che partecipano a una procedura ristretta.
39 Pertanto, l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere che i dati contenuti in tale fascicolo siano corretti o completati in maniera puntuale, purché tale richiesta riguardi elementi o dati, come il bilancio pubblicato, la cui anteriorità rispetto alla scadenza del termine fissato per presentare candidatura sia oggettivamente verificabile.
40 Va tuttavia precisato che la situazione sarebbe diversa se i documenti dell’appalto richiedessero la comunicazione del documento o dell’informazione mancante sotto pena di esclusione. Infatti, spetta all’amministrazione aggiudicatrice osservare rigorosamente i criteri da essa stessa fissati (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta, C 496/99 P, Racc. pag. I 3801, punto 115).
41 Nel caso di specie, sembra che le condizioni indicate ai punti da 39 a 40 della presente sentenza siano state rispettate. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio provvedere agli accertamenti necessari al riguardo.
42 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che il principio della parità di trattamento dev’essere interpretato nel senso che non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice chieda a un candidato, dopo la scadenza del termine stabilito per il deposito delle candidature a un appalto pubblico, di comunicare i documenti descrittivi della sua situazione, come il bilancio pubblicato, la cui esistenza prima della scadenza del termine fissato per presentare la candidatura sia oggettivamente verificabile, sempreché i documenti di detto appalto non ne abbiano esplicitamente imposto la comunicazione sotto pena di esclusione della candidatura. Tale richiesta non deve indebitamente favorire o sfavorire il candidato o i candidati cui detta richiesta è stata rivolta».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma
Fonte:curia.europa.eu
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