(Tar Liguria, sez. II, 4 ottobre 2013, n. 1190)
«Sull’ordine d’esame dei gravami.
Va posposta la trattazione del ricorso incidentale rispetto alla cognizione delle censure dedotte nel ricorso principale.
In forza del diritto processuale all’impugnazione che postula – quale più rilevante epifania del principio di effettività – il diritto alla tutela giurisdizionale per ottenere, ove possibile, un provvedimento di merito che decida della fondatezza o meno della pretesa portata all’attenzione del giudice amministrativo, questo TAR ha più volte revocato in dubbio l’attendibilità euristica del vincolo pretorio di pregiudizialità (cfr., Adunanza plenaria n. 4 del 2011) del ricorso incidentale c.d. escludente.
Conclusione in linea con Corte di Giustizia, sez. X, 4 luglio 2013 in causa C-100/12 laddove ha da ultimo affermato che l’art. 1 paragrafo 3 della direttiva 89/665 osta alla preclusione della cognizione di merito del ricorso principale scaturente dal ricorso incidentale escludente».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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