Accesso ai documenti, Atto amministrativo, Procedimento amministrativo, Processo amministrativo

Il provvedimento amministrativo preceduto da atti istruttori o da pareri può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo ad essi, a condizione che dal complesso degli atti del procedimento siano evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione ed a condizione, altresì, che sia reso possibile all’interessato almeno di prenderne visione, di estrarne copia e di chiederne la produzione in giudizio.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4896)

«L’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le ragioni della decisione possono risultare da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa. In quest’ultimo caso insieme alla comunicazione della decisione deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare, con orientamento che la Sezione condivide, che «il provvedimento amministrativo preceduto da atti istruttori o da pareri può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo ad essi, giacché tale richiamo sottintende l’intenzione dell’Autorità emanante di farli propri, assumendoli a causa giustificativa della determinazione adottata, ma a condizione che dal complesso degli atti del procedimento siano evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, onde consentire al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall’ordinamento e al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza» (Cons. Stato, VI, 24 febbraio 2011 , n. 1156; IV, 3 agosto 2010, n. 5150; IV, 23 novembre 2002, n. 6444). Lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito che il citato articolo 3 «nella parte in cui afferma che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, va inteso semplicemente nel senso che all’interessato deve essere possibile di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste per l’Amministrazione l’obbligo di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato» (Cons. Stato, IV, 22 marzo 2013, n. 1632).
Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato è chiaro nel motivare l’annullamento mediante il richiamo, per relationem, al contenuto della relazione predisposta dalla commissione di indagine. La relazione indica in maniera adeguata le ragioni delle illegittimità riscontrate, nella parte in cui fa riferimento ad illegittimità afferenti alla condotta di uno dei commissari
[…]. In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite dalla commissione risulta che il predetto commissario, suggerendo talune risposte alle domande rivolte all’appellante, ha condotto l’esame dell’appellante in maniera non imparziale. Ne consegue che, risultando la motivazione dal complesso degli atti del procedimento – di cui l’appellante è venuta a conoscenza a seguito della sua acquisizione, disposta con ordinanza istruttoria n. 2 del 2009 del primo giudice – l’interessata ha avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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